In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, contenente l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13, l. 28 febbraio 1985, n. 47, l’Autorità amministrativa, che non è chiamata a compiere scelte discrezionali, deve esclusivamente accertare la c.d. doppia conformità dell’intervento realizzato alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali e di attuazione), oltre che la sua non contrarietà rispetto a previsioni rivenienti da strumenti urbanistici solo adottati. L’art. 36 del d.P.R. 380/2001 norma vigente, e non innovativa rispetto all’art. 13 1. n. 47/1985, e che disciplina l’accertamento di conformità è la stessa norma, che, come si ribadisce, non ha carattere innovativo, trattandosi di norma raccolta nel predetto T.U. ai fini del coordinamento normativo ex art. 7 Legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici), che attualmente conferma l’insussistenza dell’istituto, denominato “sanatoria giurisprudenziale”. Conclusivamente, dall’art. 13 della l. 47/1985, non è ricavabile alcun diritto ad ottenere la concessione in sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla concessione, siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l’autorità comunale provvede sulla domanda in sanatoria. Consiglio di Stato, sentenza n. 3220 del 11 giugno 2013
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