La giurisprudenza ha riconosciuto la tripartizione del concetto di “ristrutturazione edilizia”. Ristrutturazione c.d. “pesante” ex art. 10 comma 1 lett. c D.P.R. 380/2001 che comporti modifiche di volume: la giurisprudenza più recente cerca tuttavia di “contenere” sotto il profilo quantitativo detti incrementi, ciò non significa che qualsiasi ampliamento di edifici preesistenti debba essere automaticamente ascritto alla fattispecie della ristrutturazione: qualora si ammettesse la possibilità di un apprezzabile aumento volumetrico dell’edificio ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del citato D.P.R., verrebbe meno la linea di distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Pertanto costituiscono ristrutturazione edilizia unicamente gli ampliamenti di modesta entità. Ristrutturazione “lieve”: essa ricorre nel caso in cui non siano in programma ampliamenti volumetrici. Si è peraltro chiarito che il mutamento di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile, portando ad un organismo in parte diverso dal precedente e contribuendo ad aumentare il carico urbanistico, deve ritenersi rientrante nell’ambito della categoria della “ristrutturazione edilizia”, come si evince dall’esplicito riferimento a tale tipologia di intervento presente nell’art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001 “. Ristrutturazione mediante la demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente, ex art. 3 lett. d del D.P.R. n. 3802001. Ciò, integra una deviazione concettuale”, infatti, se di regola la ristrutturazione postula il ripristino dell’esistente, in tale ultimo caso l’esistente viene meno. In ordine al concetto di “ciò che è esistente e si può quindi ristrutturare” la giurisprudenza è peraltro concorde nell’affermare che il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di muraperimetrali, strutture orizzontali e copertura, con la conseguenza che la ricostruzione su ruderi o su un edificio che risulta da tempo demolito anche se soltanto in parte, costituisce a tutti gli effetti una nuova opera, che, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie e paesaggistiche vigenti al momento della riedificazione. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3456, del 25 giugno 2013
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