Non può ritenersi sufficiente la mera denuncia d’inizio attività per gli interventi edilizi comportanti una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, rientrando nella previsione dell’art. 10 lett. c) DPR 380/01 secondo cui “costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici…». Cass. pen. sentenza n. 38338 del 18 settembre 2013
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