L’esigenza di tutela del lavoratore, cui s’ispira l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 (oggi sostituito, in continuità normativa, dall’art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 77 del D.Lgs. n. 106/2009), non può certo ritenersi limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le lavorazioni che comportino attività in quota e che possano, in conseguenza, determinare fatali cadute dall’alto. Cass. pen., Sez. IV, sentenza del 17 maggio 2013