L’art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 non istituisce un rapporto di proporzionalità necessaria tra l’impianto di cogenerazione e l’attività principale esercitata dal proponente, ma tra la tipologia dell’impianto e la tipologia di procedimento autorizzatorio, nel senso di favorire nei limiti del possibile l’adozione di procedure semplificate. A sua volta l’art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i. non subordina l’esercizio di un impianto di cogenerazione alla condizione che sussista un’effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo, ma si limita a stabilire che quando tale correlazione sussista, nel senso che i prodotti utilizzati per la produzione di energia provengano effettivamente dall’attività agricola, l’attività di produzione di energia si considera connessa a quella agricola, e quindi produttiva di reddito agrario e non di reddito impresa. Pertanto, la norma non va intesa nel senso che intende sottoporre a condizioni restrittive la produzione di energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli, ma bensì incentivarla con la previsione di un regime fiscale (quello relativo ai redditi agrari) più favorevole per l’imprenditore. TAR Piemonte, sentenza n. 606 del 10 maggio 2013