Gli impianti a biogas da biomasse non sono soggetti a verifica di assoggettabilità a Via. Anche a qualificare tale impianto come “industria” esso non è “impianto non termico per la produzione di energia”, che sarebbe soggetto a “screening” se sopra 1 MWe, ma semmai “impianto termico”, per il quale la verifica di assoggettabilità a Via scatta solo se di potenza termica sopra i 50 MWt. Tar Emilia Romagna, sentenza del 25 luglio 2013