E’ illegittima l’ordinanza sindacale, ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, con la quale viene ordinato l’avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda, nonché, in caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito, adottata in assenza della verifica rigorosa dell’esistenza dei presupposti di un tale intervento straordinario. Laddove la situazione di inquinamento possa essere fronteggiata con gli ordinari rimedi previsti dall’art. 244 d.lgs.152/2006, che individuano nella Provincia il soggetto “ordinariamente” preposto ad adottare l’ordinanza relativa agli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato, l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco deroga all’ordine legale delle competenze, in chiara violazione di legge. TAR Puglia (LE), sentenza del 21 giugno 2013