L’art. 142 del d. lgs. n. 42/2004, fra i beni di rilevanza paesaggistica, diverse tipologie di beni. Fra questi, ai sensi della lett. c) del medesimo articolo, vi sono “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. Per la Corte di Cassazione nella sentenza citata i fiumi ed i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, a prescindere dall’iscrizione negli elenchi di cui sopra, mentre solo per i corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti l’iscrizione nei suddetti elenchi ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico. Cass.. sez. III, sentenza dell’11 luglio 2013