Il caso fortuito e la forza maggiore non sono invocabili qualora l’agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, ponendo in essere una condotta non conforme alla legge o alle regole generali di prudenza e diligenza. Con specifico riferimento alle violazioni ambientali si è inoltre chiarito che incombe in capo al titolare di un insediamento un obbligo specifico di controllo e adozione di ogni possibile cautela al fine di prevenire i fenomeni di inquinamento, con la conseguenza che eventi, quali l’inclemenza delle condizioni atmosferiche o il verificarsi di guasti agli impianti, debbono ritenersi ampiamente prevedibili e non ascrivibili ad ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Cass. pen., sentenza del 16 maggio 2013