Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico. Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Va esclusa anche la rilevanza della distinzione circa la natura dei lavori (ovvero che si tratti d’interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d’interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l’utilizzo del cemento armato. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 37385 del 12.09. 2013
Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica si configura anche per le zone a basso indice sismico
da Avv. Salvatore Casarrubia | 04 Ott, 2013 | News
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