Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico. Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Va esclusa anche la rilevanza della distinzione circa la natura dei lavori (ovvero che si tratti d’interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d’interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l’utilizzo del cemento armato. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 37385 del 12.09. 2013