È illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 45 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria con effetti temporanei o relativo soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati o, ancora, subordinato all’esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica. Cass. pen. sentenza n. 44189 del 29 ottobre 2013