L’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 al punto 2.3 prevede che la concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico, per cui in tal caso il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica. Al concentrato così prodotto non possono essere applicati i coefficienti previsti per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, in quanto il concentrato, rimanendo confinato all’interno della discarica stessa dove viene prodotto e trattato, non può essere qualificato come rifiuto. Com’è noto, infatti, la nozione di rifiuto comprende, secondo il disposto dell’art. 6 D.Lgs. 22/97, richiamato dall’art. 2 D.Lgs. 36/2003, “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”; è condizione essenziale per l’applicazione di tale nozione, pertanto, che il detentore del materiale intenda disfarsene. Nel caso di specie, invece, il percolato sarebbe trattato nella discarica e il concentrato rimarrebbe all’interno della stessa, come consentito dall’All. 1 al D.lgs. 36/2003, sopra riportato, di tal che il concentrato non può essere qualificato come rifiuto in senso tecnico. TAR Puglia sentenza del 7 agosto 2013
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