Il Testo Unico Ambientale tra i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti contempla “il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati” e “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” (art. 185). Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti nel TUA si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte 4 del medesimo decreto legislativo. Tuttavia il materiale terroso di origine antropica misto a rifiuti di vario genere non è mai qualificabile come “suolo” o “materiale allo stato naturale escavato” ai sensi dell’articolo 185 del D. lgs. 152/2006 (esclusioni dal campo di applicazione). Cass., sez. III, sentenza del 19 aprile 2013