La realizzazione della raccolta differenziata in misure significativamente inferiori a quelle previste dall’art. 24 del decreto n. 22/97 comporta a carico del Comune il pagamento di oneri aggiuntivi per il conferimento in discarica del materiale che avrebbe dovuto essere destinato proficuamente alla raccolta differenziata ed implica, pertanto, un danno patrimoniale a carico dello stesso Comune.

Di tale danno devono essere chiamati a rispondere, tenuto conto dell’apporto causale di ciascuno di essi, i sindaci e gli assessori pro tempore nella misura del 40% ciascuno. Corte dei Conti , Sez. Giur. Liguria, sentenza n. 83 /2013