Non può costituire esenzione dall’obbligo del rispetto della distanza dei dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, la normativa di tipo derogatorio recata dalle NTA del Comune. Dovendosi qui ancora una volta sottolineare come, stante il carattere tassativo e inderogabile del limite di distanza in controversia, non è ammessa deroga alla disposizioni recate dal D.M. n. 1444/68 e, conseguentemente ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite va disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale della fonte normativa sovraordinata costituita appunto dall’art. 9 del D.M. citato. Consiglio di Stato, sentenza del 26 novembre 2013
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