La ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per la previsione di possibili incrementi volumetrici, che devono essere senz’altro contenuti, in modo da mantenere netta la differenza con gli interventi di “nuova costruzione”, tanto che si è ritenuto che le modifiche volumetriche, ora previste dall’art. 10 del T.U., possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia” e “nuova costruzione”. Cass. pen. sentenza n. 37249 del 11 settembre 2013
Il limite del concetto di ristrutturazione edilizia in caso di incrementi volumetrici
da Avv. Salvatore Casarrubia | 30 Ott, 2013 | News
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