L’art. 41- bis del D.L. 69/2013 detta una disciplina di settore per le terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri, ossia la cui produzione non superi i seimila metri cubi, per cui in tal caso non trova applicazione il D.M. 161/2012. Nel dettaglio si stabilisce il materiale da scavo proveniente dai predetti cantieri è sottoposto al regime dei sottoprodotti con esclusione pertanto della normativa sui rifiuti se il produttore dimostra che: a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle superiori condizioni tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. Il produttore infine deve confermare all’Agenzia, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. La nuova normativa aggiunge che le medesime disposizioni (con l’effetto quindi di escludere il regime dei rifiuti) trova applicazione anche “ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto”. Di talché si ha che il D.M. 161/2012 troverà applicazione per le sole terre e rocce da scavo “che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”, per il resto, e non solo a questo punto per quei cantieri con capacità produttiva sino a seimila metri cubi, trovarà applicazione del regime semplificato introdotto con l’art. 41-bis D.L. 69/13.