Il datore di lavoro deve garantire, ai sensi dell’art. 11, D.P.R. n. 547 del 1955, che le vie di circolazione destinate ai veicoli siano adeguatamente segnalate e separate dai percorsi pedonali, e che siano predisposti cartelli di segnalazione adeguati. Per cui anche se l’investimento del lavoratore sia dovuto alla manovra di un altro soggetto, il datore di lavoro è responsabile se è provato che l’incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli. Va inoltre rimarcato che per luogo di lavoro, condizionante l’obbligo dell’attuazione delle misure antinfortunistiche, va inteso non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all’attività che si svolge nel cantiere. In sostanza, grava sul datore di lavoro l’obbligo di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza per i lavoratori ivi operanti derivante dalla circolazione dei mezzi meccanici sullo spiazzale del deposito di materiali. D’altro canto la responsabilità del datore di lavoro (e soggetti assimilati) non è esclusa, in linea tendenziale, neppure dalla “colpa” del lavoratore, salvo che la condotta di questi non abbia assunto i caratteri dell'”abnormità”, risultando eccezionale ed imprevedibile: in tal caso, conseguendone l’interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2) tra l’evento lesivo e la condotta del datore di lavoro. La condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro, quindi, solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità. Cass. pen., Sez. IV, sentenza dell’8 febbraio 2013