E’ corretta la decisione dei giudici di merito di escludere che gli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi potessero rientrare, sia pure in parte, nella disciplina degli ammendanti organici utilizzabili in agricoltura ai sensi della L. n. 748 del 1984 non rientrando nella classificazione prevista nell’allegato 1/C della legge, come modificato dal D.M. 25 marzo 1998. Infatti, gli scarti non sono qualificabili come ammendante vegetale semplice se riscontrati in fermentazione, né ammendante vegetale compostato per la mancata effettuazione di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione. Cass. sentenza del 4 luglio 2013
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