Va ribadito il principio secondo il quale nei casi in cui l’apparato commerciale di una società sia articolato in più unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciali va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all’interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omissivi, integranti la colpa in concreto contestata, senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona che riveste una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio. Nella singola struttura, poi, il soggetto responsabile va individuato in base alla mansioni effettivamente esercitate, con prudente apprezzamento dei caso concreto e valutazione non condizionata da aprioristici schematismi. Al riguardo si aderisce a quell’orientamento secondo il quale l’esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni, sia superflua, dovendosi presumere in re ipsa, allorquando ricorra la suddivisione dell’azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati ed idonei. Cass. pen., sez. III, sentenza del 13 marzo 2013