In presenza di una costruzione realizzata in base ad atti annullati si rende applicabile l’art. 38, d.P.R. 380 del 2001, che prevede tre alternative possibili, e cioè la rimozione dell’opera divenuta abusiva, la sanabilità della stessa mediante la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o l’applicazione di una sanzione pecuniaria quando non sia tecnicamente possibile la rimozione; conseguentemente tali provvedimenti non devono avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate.
In caso di vizi della procedura amministrativa si impone, in attuazione del disposto di cui all’art. 38 citato, prima di disporre la demolizione, proprio la verifica della possibilità di rimozione dei predetti, rinviando all’esito le conseguenti determinazioni in ordine alla sorte dell’edificio. In conclusione, si può affermare che l’approvazione legittima di una variante urbanistica, d’interesse generale, rimuove la condizione d’illegittimità che ha determinato l’annullamento del permesso di costruire può costituire una rimozione di vizi formali che consente l’applicazione dell’art. 38, citato. TAR Puglia (LE), sentenza n. 1439 del 19 giugno 2013
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