Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante, il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, sicché è sufficiente che a seguito degli effettuati lavori, a prescindere dalla loro entità, risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico “socio – economico” che l’attività edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori. E’ quindi sufficiente che le opere assentite comportino un mutamento di destinazione d’uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, per giustificare a seguito del maggior carico urbanistico, il ricalcolo degli oneri dovuto. Consiglio di Stato, sentenza n. 4326 del 30 agosto 2013
Dovuti gli oneri concessori anche in caso di mutamento di destinazione d’uso o variazione essenziale
da Avv. Salvatore Casarrubia | 30 Ott, 2013 | News
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