Per integrare l’applicabilità della misura repressiva dell’inquinamento acustico di cui all’art. 9 della L. n. 447 del 1995 (potere di ordinanza contingibile richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente), non è necessario che il fenomeno coinvolga l’intera collettività, al riguardo bastando a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, anche l’esposto di una sola persona o di una famiglia, non essendo previsto nella norma alcun parametro numerico o dimensionale. Nel caso di specie il giudice amministrativo ha confermato la legittimità di un’ordinanza adottata dal sindaco con la quale si era imposto ad un impianto industriale il divieto di funzionamento tutti i giorni dalle ore 22 fino alle ore 6 del mattino seguente fino alla realizzazione di idonee opere mitigative del disturbo acustico derivante dal funzionamento di detti impianti. TAR Emilia Romagna, sez. II, sentenza del 22 aprile 2013