I titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti della rete ordinaria che chiudano gli stessi impianti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, possono ottenere, ricorrendone le condizioni:

a) gli indennizzi di cui all’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2003 in caso di soggetti titolari di impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, con non piu’ di dieci impianti alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete, secondo le modalità ed i termini di cui al citato decreto ministeriale 7 agosto 2003;

b) i contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti, come specificato nei successivi articoli.

I predetti titolari di impianti possono presentare domanda di contributo per i costi ambientali entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’impianto. Ai fini della determinazione dei contributi in relazione ai costi ambientali di ripristino dei luoghi sostenuti dai titolari di impianti a seguito di chiusura di impianti stradali di distribuzione dei carburanti della rete ordinaria effettuata dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, può essere riconosciuto un contributo pari al 60% dei costi effettivamente sostenuti per le specifiche attività di cui all’Allegato IV al presente decreto, il quale non potrà eccedere complessivamente la somma di 70.000 euro per ciascun impianto e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo.