Per l’anno 2013 i comuni entro il 30 novembre 2013 possono stabilire se applicare la Tarsu o la Tia oppure restare con la Tares. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio, tant’è che se il comune opterà per la Tarsu, i costi non coperti dal gettito andranno ottenuti dalla fiscalità generale del comune. DL 31 agosto 2013, n. 102, art. 5
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