La pertinenza urbanistica ha caratteristiche diverse da quella contemplata dal codice civile: si fonda su dati desumibili anche dalla normativa catastale; comporta l’impossibilità di destinazioni ed utilizzazioni autonome; si sostanzia nei requisiti della destinazione strumentale alle esigenze dell’immobile principale, risultante sotto il profilo funzionale da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione sia in senso assoluto sia in relazione a quella al cui servizio è complementare, dall’ubicazione, dal valore economico rispetto alla cosa principale e dall’assenza del cosiddetto carico urbanistico. In definitiva, la nozione di “pertinenza urbanistica” è meno ampia di quella definita dall’art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio del bene principale. In tal caso l’impatto volumetrico proprio, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio è assoggettabile a permesso di costruire con conseguente applicabilità del regime demolitorio in caso di abusività. TAR Campania (NA), Sez. VI, sentenza n. 2638 del 22 maggio 2013
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