La pertinenza urbanistica ha caratteristiche diverse da quella contemplata dal codice civile: si fonda su dati desumibili anche dalla normativa catastale; comporta l’impossibilità di destinazioni ed utilizzazioni autonome; si sostanzia nei requisiti della destinazione strumentale alle esigenze dell’immobile principale, risultante sotto il profilo funzionale da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione sia in senso assoluto sia in relazione a quella al cui servizio è complementare, dall’ubicazione, dal valore economico rispetto alla cosa principale e dall’assenza del cosiddetto carico urbanistico. In definitiva, la nozione di “pertinenza urbanistica” è meno ampia di quella definita dall’art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio del bene principale. In tal caso l’impatto volumetrico proprio, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio è assoggettabile a permesso di costruire con conseguente applicabilità del regime demolitorio in caso di abusività. TAR Campania (NA), Sez. VI, sentenza n. 2638 del 22 maggio 2013
Che cosa si intende per pertinenza urbanistica
da Avv. Salvatore Casarrubia | 02 Ago, 2013 | News
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