La disposizione dettata dall’art. 1 lett. c) L. 431/1985 sottopone a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna. La misurazione della fascia di rispetto deve partire dagli elementi predetti (sponde o piede degli argini) e, solo ove gli stessi siano incerti, dal punto nel quale si colloca il livello di piena ordinaria, che include le sponde, le rive interne e l’area del corso fluviale soggetta ad essere sommersa dalla piena. TAR Piemonte, sentenza n. 578 del 2013
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