Mette conto osservare che la ricomprensione delle aree interessate nella zona SIC non importa la necessità, sempre e comunque, di assoggettare gli interventi a procedimento V.I.A, dovendosi comunque valutare in concreto se, in base appunto alle condizioni delle aree e alla natura dell’intervento, sia o meno necessaria tale disamina, che, mediante l’operata procedura di screening, ben può essere, motivatamente, esclusa. La “verifica di assoggettabilità”, pertanto, come positivamente normata, serve a valutare, ove prevista, se per gli interventi previsti possa anticipatamente prevedersi un impatto significativo e negativo sull’ambiente, tale da richiedere la VIA. Inoltre, l’attività mediante la quale l’amministrazione provvede alle valutazioni poste a base della verifica di assoggettabilità a VIA è connotata da discrezionalità tecnica e quindi può essere sindacata in sede giurisdizionale sotto il profilo del non corretto esercizio del potere nei limiti del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti; le illegittimità e incongruenze, peraltro, devono essere macroscopiche e manifeste.  TAR Abruzzo, sez. I, sentenza del 18 febbraio 2013.