La questione controversa ruota attorno ad un preliminare quesito di base: se cioè le deiezioni animali, ed in particolare la “pollina”, siano da considerare “rifiuti”, oppure possano essere considerati “sottoprodotti di origine animale”, ovvero direttamente “biomasse” ai sensi del d.lgs 183/2003. Qualora infatti dovesse ritenersi che si tratti di rifiuto, l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla pollina sarebbe soggetto alla parte IV del Codice ambiente.
Il Collegio osserva anzitutto che nessuna efficacia ostativa, ai fini della qualificazione della pollina come sottoprodotto, può avere la mancata espressa previsione della pollina nell’elenco dei biocombustibili di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del Codice ambiente, in presenza di apposita norma che intervenendo ab externo sull’allegato stesso, dichiara espressamente di volerlo integrare con la previsione della “pollina” (art. 18 legge 96/2010) a condizione che essa sia qualificabile in concreto come sottoprodotto.
Rileva poi il Collegio che l’art. 2 bis del DL 3 novembre 2008, n.171, così come appunto modificato dall’art. 18 della legge 96/2010, in particolare prevede che “1. Le vinacce vergini nonche’ le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, nonché’, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (trattasi dell’allegato cui si è già fatto riferimento per i biocombustibili).
In sostanza, l’avvenuta integrazione – ad opera del legislatore – dell’elenco dei biocombustibili con l’indicazione della pollina, non esime l’amministrazione e l’interprete dal pretendere la sussistenza dei requisiti generali previsti per la qualificazione di un scarto come “sottoprodotto” secondo i parametri stabiliti dall’184 bis del Codice ambientale, per cui se questi parametri ricorreranno nel coso concreto si sarà innanzi ad un sottoprodotto.
Quanto poi al punto per cui la pollina subirebbe un previo trattamento di pre-essicazione mediante ventilazione forzata, il Collegio osserva che esso può ragionevolmente considerarsi un trattamento – che non muta o trasforma le caratteristiche del prodotto, salvo che in relazione alla percentuale d’umidità – sicuramente non qualificabile come eccedente la “normale pratica industriale”.
Per queste ragioni, conclude il giudice amministrativo, ricorrendo nel caso specie le condizioni per qualificare la pollina come sottoprodotto, correttamente l’amministrazione regionale ha seguito, nella procedura autorizzativa, l’iter semplificato dettato dal d.lgs 183/2003. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 28 febbraio 2013