E’ da escludere che l’ordinamento giuridico vigente consenta al proprietario di un’area inquinata, dalla quale proviene la contaminazione delle matrici ambientali in assenza di interventi di protezione ambientale idonee ad isolare i terreni e la falda, di disinteressarsi alla propagazione degli inquinanti, senza sopportare delle conseguenze per la propria inerzia. In proposito va infatti sottolineato che, dal punto di vista civilistico, è configurabile una responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, per non aver posto in essere le misure idonee ad impedire che gli inquinanti presenti nell’area di pertinenza venissero rilasciati nell’ambiente circostante, mentre dal punto di vista della procedura amministrativa volta al risanamento ambientale, il proprietario, per l’art. 245 del Dlgs. n. 152 del 2006, è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 che, all’ultimo periodo del comma 1, specifica l’applicabilità delle procedure anche alle contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, ed inoltre il proprietario, ancorché non responsabile, ai sensi dell’art. 253, è il soggetto sul quale l’ordinamento, in ultima istanza, fa gravare – in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione – le conseguenze dell’inquinamento e dei successivi interventi e, ove lo trovi conveniente, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. Pertanto è vero che gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, o gli obblighi di riparazione per equivalente, gravano sul responsabile dell’inquinamento, ma va tuttavia evidenziato che nel caso in cui gli interventi vengano effettuati d’ufficio dall’autorità competente, nel caso in cui sia impossibile identificare il responsabile o esercitare nei suoi confronti le azioni di rivalsa, le conseguenze sono poste a carico del proprietario, ancorché incolpevole, nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi, posto che vi è la specifica previsione di un onere reale sulle aree che trova la propria giustificazione nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica dell’area inquinata, ferma restando la possibilità, per il proprietario incolpevole che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e l’eventuale maggior danno subito.  TAR Veneto Sez. III, 8 febbraio 2013