Urbanistica

Accorpamento di un sottotetto con unità abitativa sottostante

L’accorpamento di un sottotetto con l’unità abitativa sottostante e la trasformazione di parte di una tettoia in terrazzino con realizzazione della relativa copertura comportano la modifica dell’originaria destinazione del locale sottotetto – costituente, di regola, un «volume tecnico», non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita ed avente un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione del fabbricato – con conseguente aumento della volumetria complessiva impiegabile ad uso abitativo. Cass. pen., sentenza n. 18709 del 6 maggio 2014

Realizzazione sul tetto di abbaini muniti di finestra

La realizzazione degli abbaini muniti di finestra sul tetto dei fabbricati determina un aumento di volumetria e incide sulla sagoma dell’edificio, quindi, rientra nella tipologia della ristrutturazione “con mutamento di sagoma” , subordinata a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera “c” del D.P.R. n° 380/2001. Inoltre, fuoriuscendo dalla sagoma preesistente della copertura del tetto, è da considerarsi “costruzione”, agli effetti delle distanze previste dall’art. 873 del Codice Civile e dalle norme dei regolamenti integrativi della disciplina codicistica e come tale dovendosi intendere, qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. TAR Piemonte, sentenza n. 481 del 20 marzo 2014

Esclusione dei balconi dal computo delle distanze

L’esclusione dei balconi dal computo delle distanze, deve avvenire in ragione di un criterio interpretativo sottolineato da un preciso orientamento giurisprudenziale secondo cui il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della distanza dal confine solo nel caso in cui una norma di piano lo preveda espressamente e tale ultima circostanza nella specie non è rinvenibile, posto che le NTA di Piano del Comune non lo prevede. Inoltre, non si rinvengono elementi tali da far ritenere che la maggiore profondità dei balconi sia idonea ad evidenziare una sorta di ampliamento della consistenza del fabbricato, giacchè se si versasse in tale ultima ipotesi, sicuramente le sporgenze andrebbero computate ai fini del rispetto delle distanze. Consiglio di Stato, sentenza n. 1000 del 4 marzo 2014

Frazionamento di unità immobiliari: regime giuridico

E’ di palmare evidenza che, in caso di frazionamento in due unità immobiliari di quella che, originariamente, era unica, si determina una struttura edilizia qualitativamente diversa (a prescindere che si tratti di un intero fabbricato o di un singolo appartamento) con intuibili conseguenze anche in termini di aumento del carico urbanistico potendo, in tal modo, l’immobile frazionato ospitare più nuclei familiari. Di qui, l’evidente interesse e consapevolezza di chi sia proprietario allo svolgimento dei lavori oltre che l’insorgenza, in capo ad esso, di oneri ed, anche dell’”applicazione di una procedura più complessa di quella da attuare nel caso si tratti di mera opera interna da ascrivere ad interventi di vera e propria manutenzione straordinaria che non alterino la consistenza fisica delle singole unità abitative. Cass. pen., sentenza n. 6381 del 11 febbraio 2014

Il limite di dieci metri tra pareti finestrate è inderogabile

Non può costituire esenzione dall’obbligo del rispetto della distanza dei dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, la normativa di tipo derogatorio recata dalle NTA del Comune. Dovendosi qui ancora una volta sottolineare come, stante il carattere tassativo e inderogabile del limite di distanza in controversia, non è ammessa deroga alla disposizioni recate dal D.M. n. 1444/68 e, conseguentemente ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite va disapplicata, stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale della fonte normativa sovraordinata costituita appunto dall’art. 9 del D.M. citato. Consiglio di Stato, sentenza del 26 novembre 2013

Il regime semplificato della DIA non si applica su immobile abusivo

Non possono essere destinatari dei provvedimenti di assenso al regime della d.i.a. manufatti abusivi che non siano stati sanati o condonati, in quanto gli interventi ulteriori, sia pure riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo oppure ristrutturazione, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera cui ineriscono strutturalmente. Consiglio di Stato, sentenza n. 5704 del 28 novembre 2013

Nozione di restauro e risanamento conservativo

Affinché un intervento edilizio possa essere qualificato come restauro e risanamento conservativo occorre che siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio senza modifiche dell’identità, della struttura e della fisionomia dello stesso, né ampliamento dei volumi e delle superfici , essendo esso diretto alla mera conservazione, mediante consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi, dell’organismo edilizio esistente, ed alla restituzione della sua funzionalità. L’aumento di superficie o di volumetria comporta, al contrario, una trasformazione dell’edificio che necessita di permesso di costruire. Consiglio di Stato, sentenza n. 4851 del 30 settembre 2013

Definizione di lotto edificabile

Il lotto edificabile è uno spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (ben può, cioè, il lotto edificabile essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari e perfino tra loro non contigui), individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. Solo con il rilascio della concessione edilizia il lotto edificabile viene ad essere concretamente delimitato, con definizione delle potenzialità edificatorie di un fondo, unitariamente considerato, e determinazione della cubatura ivi assentibile in relazione ai limiti imposti dalla normativa urbanistica. Un’area edificabile, già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia, agli effetti della volumetria realizzabile, non può più essere tenuta in considerazione come area libera, neppure parzialmente, ai fini del rilascio della seconda concessione nella perdurante esistenza del primo edificio, irrilevanti appalesandosi le vicende inerenti alla proprietà dei terreni. Consiglio di Stato sentenza n. 4531 del 13 settembre 2013

Il permesso di costruire in sanatoria con effetti temporanei o parziali è illegittimo

È illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 45 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria con effetti temporanei o relativo soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati o, ancora, subordinato all’esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica. Cass. pen. sentenza n. 44189 del 29 ottobre 2013

Tutela parchi: il silenzio-assenso non vale più

Come è noto, l’articolo 13 legge 394/1991 sulle aree protette prevede che il nulla osta del Parco per la realizzazione di opere sia sottoposto al regime del silenzio-assenso (60 giorni), sebbene l’articolo 20 della legge 241/1990 (come modificato dalla legge 80/2005) preveda che sugli atti in materia ambientale non si forma mai il silenzio-assenso. Orbene, i giudici amministrativi hanno stabilito le due norme si pongono in un rapporto di successione di leggi nel tempo per cui la legge posteriore abroga quella anteriore incompatibile, quindi prevale la norma del 1990 come modificata nel 2005: il nulla osta del Parco deve essere espresso. Consiglio di Stato sentenza n. 5188 del 28 ottobre 2013

Pannelli fotovoltaici, se sono anche tettoia occorre permesso di costruire

Se i pannelli fotovoltaici possiedono anche la funzione tipica di una tettoia, occorre il permesso di costruire, non basta la Dia, in quanto non ci si trova più innanzi ad un impianto tecnologico, ma ad una vera e propria struttura edilizia. TAR Piemonte sentenza n. 1139 del 25 ottobre 2013

Quando una volumetria maggiore rispetto a quella assentita è variazione essenziale

La realizzazione di una volumetria maggiore rispetto a quella assentita configura un’ipotesi di variazione essenziale, ai sensi dell’art. 32 comma 1 lett. b ), d.P.R. n. 380 del 2001, laddove abbia determinato un incremento percentuale superiore a quello di tolleranza del 2% previsto dall’art. 34 comma 2- ter , d.P.R. cit. TAR Lazio (RM), sentenza n. 8155, del 6 settembre 2013

Edificazione in caso di lotto intercluso

Nell’ipotesi di lotto intercluso o in altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività, quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, ecc., lo strumento urbanistico esecutivo non può ritenersi necessario e non può pertanto essere consentito all’ente locale di trincerarsi dietro l’opposizione di un rifiuto, basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio. TAR Campania (SA), sentenza n. 1821 del 6 settembre 2013

Dovuti gli oneri concessori anche in caso di mutamento di destinazione d’uso o variazione essenziale

Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri concessori, è rilevante, il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, sicché è sufficiente che a seguito degli effettuati lavori, a prescindere dalla loro entità, risulti comunque mutata la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri conseguentemente riferiti all’oggettiva rivalutazione dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico “socio – economico” che l’attività edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori. E’ quindi sufficiente che le opere assentite comportino un mutamento di destinazione d’uso ovvero una variazione essenziale del manufatto con passaggio da una categoria urbanistica ad altra funzionalmente autonoma, per giustificare a seguito del maggior carico urbanistico, il ricalcolo degli oneri dovuto. Consiglio di Stato, sentenza n. 4326 del 30 agosto 2013

Quando i volumi accessori vanno imputati ai fini dell’indice di edificabilità

I volumi accessori quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili d’abitazione o di assolvere a funzioni complementari, quale quella ad esempio di deposito di materiali, devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza, non potendo essere annoverati tra i volumi tecnici. Ai fini della qualificazione di una costruzione rilevano le caratteristiche obiettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta. TAR Campania, sentenza n. 4060 del 5 agosto 2013

La modifica dei prospetti necessita del permesso di costruire

Non può ritenersi sufficiente la mera denuncia d’inizio attività per gli interventi edilizi comportanti una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia “minore”, rientrando nella previsione dell’art. 10 lett. c) DPR 380/01 secondo cui “costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici…». Cass. pen. sentenza n. 38338 del 18 settembre 2013

Il limite del concetto di ristrutturazione edilizia in caso di incrementi volumetrici

La ristrutturazione edilizia si caratterizza anche per la previsione di possibili incrementi volumetrici, che devono essere senz’altro contenuti, in modo da mantenere netta la differenza con gli interventi di “nuova costruzione”, tanto che si è ritenuto che le modifiche volumetriche, ora previste dall’art. 10 del T.U., possono consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia” e “nuova costruzione”. Cass. pen. sentenza n. 37249 del 11 settembre 2013

Violazione della disciplina urbanistica in caso di attività estrattive

Per l’apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia sicché non è configurabile il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); ciò in considerazione del fatto che in materia di cave e torbiere l’autorità comunale non ha potere di controllo, né sotto forma di autorizzazione, né di concessione, perché l’attività urbanistica è strettamente correlata agli insediamenti sul territorio e, per quanto questi possano diversificarsi, è certo che non è tale una attività estrattiva; ma la stessa deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in difetto, ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a). Corte Cass., sentenza n. 33162 del 2013

La chiusura del portico non rientra nella ristrutturazione edilizia

La chiusura del portico e la sua nuova utilizzazione come vano residenziale determinano indiscutibilmente un aumento di volumetria non riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, nozione che presuppone comunque la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra vecchio e nuovo edificio. Consiglio di Stato, sentenza n. 4089 del 5 agosto 2013

Nozione giuridica di costruzione per la cui realizzazione occorre la concessione edilizia

La nozione giuridica di costruzione per la cui realizzazione occorre la concessione edilizia ricomprende anche quei manufatti (quali tettoie, box in lamiera, roulottes, prefabbricati…) che non risultino infissi, né incorporati al suolo mediante fondazioni ma semplicemente aderenti a questo, in quanto pur sempre in grado di alterare lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e in funzione di esigenze non meramente occasionali; ciò tenuto conto della generale finalità di tutela dell’ordinato assetto del territorio perseguita dalla normativa urbanistica. TAR Piemonte, sentenza n. 912 del 23 luglio 2013

Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica si configura anche per le zone a basso indice sismico

Il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche in caso di esecuzione di lavori in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico. Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Va esclusa anche la rilevanza della distinzione circa la natura dei lavori (ovvero che si tratti d’interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d’interventi di nuova costruzione), in quanto la violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato presuppone soltanto l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica ovvero che comportino l’utilizzo del cemento armato. Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 37385 del 12.09. 2013

Nozione di restauro e risanamento conservativo

La giurisprudenza ha chiarito che la tipologia di interventi di restauro e risanamento conservativo ricorre esclusivamente quando non vi sia mutamento della qualificazione tipologica del manufatto preesistente, ovvero dei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie, degli elementi formali che configurano l’immagine caratteristica dello stesso e degli elementi strutturali, che materialmente compongono la struttura dell’organismo edilizio. Orbene, se la consistenza delle opere costituisce una notevole alterazione dei prospetti e della struttura dell’edificio, non è consentito la riconduzione delle medesime alla nozione di restauro e risanamento conservativo. TAR Campania, Sez. VI, sentenza n. 3492 del 4.07.2013

L’inclinazione del solaio non rientra nelle difformità totali

L’innalzamento parziale del solaio, nella misura minima volta a conferirgli un’inclinazione tesa a facilitare lo scorrimento delle acque meteoriche, non rientra in nessuna tipologia delle difformità totali, non comportando, attesa la sua entità, una snaturazione, per conformazione o struttura, dell’opera autorizzata, ma solo un accorgimento tecnico necessario ad evitare inconvenienti di comune esperienza collegati agli eventi meteorici. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3676 del 10 luglio 2013

Il vincolo paesaggistico sussiste per fiumi e torrenti a prescindere dall’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche

L’art. 142 del d. lgs. n. 42/2004, fra i beni di rilevanza paesaggistica, diverse tipologie di beni. Fra questi, ai sensi della lett. c) del medesimo articolo, vi sono “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. Per la Corte di Cassazione nella sentenza citata i fiumi ed i torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per sé stessi, a prescindere dall’iscrizione negli elenchi di cui sopra, mentre solo per i corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti l’iscrizione nei suddetti elenchi ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico. Cass.. sez. III, sentenza dell’11 luglio 2013

La sanatoria giurisprudenziale non esiste

In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, contenente l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13, l. 28 febbraio 1985, n. 47, l’Autorità amministrativa, che non è chiamata a compiere scelte discrezionali, deve esclusivamente accertare la c.d. doppia conformità dell’intervento realizzato alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (generali e di attuazione), oltre che la sua non contrarietà rispetto a previsioni rivenienti da strumenti urbanistici solo adottati. L’art. 36 del d.P.R. 380/2001 norma vigente, e non innovativa rispetto all’art. 13 1. n. 47/1985, e che disciplina l’accertamento di conformità è la stessa norma, che, come si ribadisce, non ha carattere innovativo, trattandosi di norma raccolta nel predetto T.U. ai fini del coordinamento normativo ex art. 7 Legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici), che attualmente conferma l’insussistenza dell’istituto, denominato “sanatoria giurisprudenziale”. Conclusivamente, dall’art. 13 della l. 47/1985, non è ricavabile alcun diritto ad ottenere la concessione in sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla concessione, siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l’autorità comunale provvede sulla domanda in sanatoria. Consiglio di Stato, sentenza n. 3220 del 11 giugno 2013

La nozione di ristrutturazione edilizia non è unitaria

La giurisprudenza ha riconosciuto la tripartizione del concetto di “ristrutturazione edilizia”. Ristrutturazione c.d. “pesante” ex art. 10 comma 1 lett. c D.P.R. 380/2001 che comporti modifiche di volume: la giurisprudenza più recente cerca tuttavia di “contenere” sotto il profilo quantitativo detti incrementi, ciò non significa che qualsiasi ampliamento di edifici preesistenti debba essere automaticamente ascritto alla fattispecie della ristrutturazione: qualora si ammettesse la possibilità di un apprezzabile aumento volumetrico dell’edificio ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del citato D.P.R., verrebbe meno la linea di distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione. Pertanto costituiscono ristrutturazione edilizia unicamente gli ampliamenti di modesta entità. Ristrutturazione “lieve”: essa ricorre nel caso in cui non siano in programma ampliamenti volumetrici. Si è peraltro chiarito che il mutamento di destinazione d’uso di una porzione dell’immobile, portando ad un organismo in parte diverso dal precedente e contribuendo ad aumentare il carico urbanistico, deve ritenersi rientrante nell’ambito della categoria della “ristrutturazione edilizia”, come si evince dall’esplicito riferimento a tale tipologia di intervento presente nell’art. 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001 “. Ristrutturazione mediante la demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente, ex art. 3 lett. d del D.P.R. n. 3802001. Ciò, integra una deviazione concettuale”, infatti, se di regola la ristrutturazione postula il ripristino dell’esistente, in tale ultimo caso l’esistente viene meno. In ordine al concetto di “ciò che è esistente e si può quindi ristrutturare” la giurisprudenza è peraltro concorde nell’affermare che il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, ossia di un organismo edilizio dotato di muraperimetrali, strutture orizzontali e copertura, con la conseguenza che la ricostruzione su ruderi o su un edificio che risulta da tempo demolito anche se soltanto in parte, costituisce a tutti gli effetti una nuova opera, che, come tale, è soggetta alle comuni regole edilizie e paesaggistiche vigenti al momento della riedificazione. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3456, del 25 giugno 2013

Quando va valutata la domanda edificatoria

E’ principio consolidato, che la domanda edificatoria deve essere valutata alla stregua della normativa vigente al momento in cui l’amministrazione provvede su di essa, e non della sua presentazione. Consiglio di Stato, sentenza n. 3186 del 10 giugno 2013

Limiti di edificazione in zona bianca

E’ legittimo il diniego di permesso di costruire qualora l’intervento edilizio a scopi produttivi ricadente in zona bianca non rispetti sia il limite della densità fondiaria massima di 0,03 mc su metro quadrato, sia il limite di un decimo della superficie coperta rispetto all’area di proprietà del richiedente il titolo edilizio. Il regime in questione, per sua natura transitorio, ha natura di mera salvaguardia in attesa della futura pianificazione; a rigore, è privo del carattere di regolazione urbanistica in quanto solo l’attività pianificatoria può plasmare l’assetto complessivo del territorio: esso dà vita, pertanto, a una situazione peculiare in cui l’immodificabilità parziale dello stato dei luoghi assume la funzione, interinale e cautelare come ogni misura di salvaguardia, di consentire agli enti locali di riesaminare, senza il pregiudizio del fatto compiuto, tutti gli interessi (dei quali sono i portatori istituzionali nella veste di enti esponenziali delle comunità rappresentate), convergenti sul territorio. TAR Campania (NA), sentenza n. 2753/ 2013

Il muro di contenimento non è una pertinenza

Il muro di contenimento non può essere considerato pertinenza, mentre il muro di recinzione necessita del permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, o da opera muraria. TAR Campania (NA), sentenza n. 2677/ 2013

Che cosa si intende per pertinenza urbanistica

La pertinenza urbanistica ha caratteristiche diverse da quella contemplata dal codice civile: si fonda su dati desumibili anche dalla normativa catastale; comporta l’impossibilità di destinazioni ed utilizzazioni autonome; si sostanzia nei requisiti della destinazione strumentale alle esigenze dell’immobile principale, risultante sotto il profilo funzionale da elementi oggettivi, dalla ridotta dimensione sia in senso assoluto sia in relazione a quella al cui servizio è complementare, dall’ubicazione, dal valore economico rispetto alla cosa principale e dall’assenza del cosiddetto carico urbanistico. In definitiva, la nozione di “pertinenza urbanistica” è meno ampia di quella definita dall’art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio del bene principale. In tal caso l’impatto volumetrico proprio, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio è assoggettabile a permesso di costruire con conseguente applicabilità del regime demolitorio in caso di abusività. TAR Campania (NA), Sez. VI, sentenza n. 2638 del 22 maggio 2013

La realizzazione di una tettoia richiede il permesso a costruire

La realizzazione di una tettoia è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire quando essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all’immobile cui accede, incide sull’assetto edilizio preesistente. TAR Campania (NA), Sez. IV, sentenza n. 2655, del 22 maggio 2013

Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente

Non vi è dubbio che, laddove sia stata assentita una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, l’intervento, unitariamente considerato, di edificazione del nuovo edificio senza la demolizione del preesistente è da ritenersi in difformità totale rispetto al titolo abilitativo. La mancata demolizione dell’edificio preesistente, in sede di ristrutturazione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile, comporta la realizzazione di una volumetria aggiuntiva, dotata di specifica rilevanza e autonoma utilizzabilità, in difformità totale rispetto al progetto assentito, di talchè il risultato della complessiva attività edificatoria viene a configurare un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del permesso di costruire. TAR Marche, sez. I, sentenza n. 372 del 23 maggio 2013

Superato il concetto di “fedele ricostruzione”: volumetria e sagoma in caso di ristrutturazione edilizia

Anche se l’attuale art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 non contiene più il riferimento alla “fedele ricostruzione”, occorre però considerare con rigore i criteri della medesima volumetria e sagoma, in virtù della modifica dell’istituto. Se quindi con la modifica introdotta dal D.Lgs. 301/2002 la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, al fine di conservare una logica normativa è necessaria una interpretazione rigorosa e restrittiva del mantenimento della sagoma precedente. Proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione” per la ristrutturazione si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti le linee fondamentali per sagoma e volumi. Anche escludendo il superato criterio della fedele ricostruzione, esigenze di interpretazione logico-sistematica della nuova normativa inducono la giurisprudenza a ritenere che la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, debba conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio debba riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 2972 del 30 maggio 2013

Oneri concessori per cambio destinazione d’uso

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che, indipendentemente dall’esecuzione di opere edilizie, la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione deve ritenersi legittima ogni qual volta si verifichi una variazione, in aumento, del carico urbanistico, giacché in tale evenienza sussiste il presupposto che giustifica la corresponsione, quanto meno, della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la nuova destinazione impressa all’immobile. L’obbligo di pagamento sussiste, in via astratta, anche per quanto concerne il contributo relativo al costo di costruzione. Trattandosi di un prelievo paratributario è comunque dovuto in presenza di una “trasformazione edilizia” che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si riveli produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione. TAR Marche, Sez. I, sentenza n. 384 del 24 maggio 2013

L’istanza di accertamento di conformità non invalida l’ordinanza di demolizione

L’avvenuta presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non rende invalida l’ordinanza di demolizione, ma la pone in uno stato di temporanea quiescenza, con la conseguenza che in caso di accoglimento dell’istanza di sanatoria l’ordinanza demolitoria viene travolta dalla successiva contraria e positiva determinazione dell’amministrazione, mentre in caso di rigetto, anche silenzioso dell’istanza stessa, la pregressa ordinanza di demolizione riacquista efficacia, decorrendo, peraltro, il termine di 90 giorni per far luogo alla demolizione, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda di conservazione. A norma dell’art. 36, coma 3 del D.P.R. n. 380/2001, ove il Comune non si pronunci espressamente sull’istanza di accertamento di conformità entro sessanta giorni, la stessa si intende respinta. TAR Campania (NA), Sez. III, sentenza n. 2421 del 10 maggio 2013

Sanatoria di opere abusive in caso di vincolo sopravvenuto di inedificabilità assoluta

L’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo, ciò in quanto tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente. Tuttavia l’amministrazione, nel vagliare la compatibilità di un manufatto preesistente con un vincolo sopravvenuto, deve in ogni caso considerarlo come vincolo relativo, suscettibile di rimozione ove, in concreto, si riscontri la compatibilità dell’opera con le ragioni di tutela presidiate dal vincolo medesimo. Mentre infatti chi edifica abusivamente in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta non può invocare la sanatoria dell’opera essendosi scientemente posto in contrasto con suddetto vincolo, non altrettanto può dirsi di chi ha edificato, seppur abusivamente, in assenza di qualsivoglia vincolo. Il punto di equilibrio e distinzione tra siffatte diverse situazioni è stato per l’appunto individuato dalla giurisprudenza nel senso che, un giusto raccordo tra la disciplina dell’art. 32 e quella dell’art. 33 (vincolo di in edificabilità assoluta) della l. n. 47/85, comporta che la fattispecie del vincolo sopravvenuto, siccome non specificamente disciplinata dall’art. 33, ricada nella previsione di carattere generale contenute nel comma 1 dell’art. 32, per cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, dovendo questa in concreto valutare la compatibilità del manufatto con gli interessi pubblici tutelati dal vincolo in questione. TAR Piemonte, sentenza n. 597 del 10 maggio 2013

Calcolo fascia di rispetto corsi d’acqua dai confini

La disposizione dettata dall’art. 1 lett. c) L. 431/1985 sottopone a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 mt. ciascuna. La misurazione della fascia di rispetto deve partire dagli elementi predetti (sponde o piede degli argini) e, solo ove gli stessi siano incerti, dal punto nel quale si colloca il livello di piena ordinaria, che include le sponde, le rive interne e l’area del corso fluviale soggetta ad essere sommersa dalla piena. TAR Piemonte, sentenza n. 578 del 2013

Competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili

In base al regolamento professionale di cui al citato r.d. n. 274/1929, e precisamente l’art. 16, lett. m), il geometra può essere incaricato di progettare “modeste costruzioni civili”, laddove, ai sensi dell’art. 1 del r.d. n. 2229/1939 (“Norme per la esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato”), la progettazione delle opere comportanti l’impiego di tale tecnica costruttiva, “la cui stabilità possa comunque interessate l’incolumità delle persone”, è riservata agli ingegneri o agli architetti. In aderenza al dato normativo in questione, che si impernia dunque sul pericolo per l’incolumità pubblica, ancora di recente questo Consiglio di Stato ha ricordato che è inibita al geometra la progettazione di opere in cemento armato a destinazione abitativa strutturate su più piani (Sez. IV, sentenza 14 marzo 2013 n. 1526). Su posizioni non dissimili si pone l’incontrastata giurisprudenza della Cassazione. Secondo il giudice di legittimità, la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili è circoscritta alle costruzioni in cemento armato con destinazione agricola, in quanto non richiedenti particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili con struttura portante in cemento armato, ancorché di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti. Consiglio di Stato, sentenza n. 2617 del 14 maggio 2013

Gratuità della concessione edilizia per imprenditore agricolo

Al fine della gratuità della concessione edilizia non è sufficiente la sola destinazione agricola dell’area interessata dalla costruzione, essendo, invece, necessaria la concorrenza della destinazione della costruzione allo sfruttamento del fondo che presuppone la qualità soggettiva del richiedente, di imprenditore agricolo a titolo principale. In ordine a tale requisito soggettivo, la giurisprudenza è univoca nell’interpretazione restrittiva della norma, sì da delimitarne l’ambito esclusivamente all’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell’art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153. Consiglio di Stato, sentenza n. 2609 del 14 maggio 2013

E’ possibile realizzare un centro comunale di raccolta di rsu in zona P.I.P. vincolata a spazi pubblici

La disciplina imposta dal D.M. 1444/1968 è il portato di una impostazione (sviluppatasi negli anni Sessanta e di scuola americana) di rigida zonizzazione volta alla attribuzione di una funzione specializzata ad ogni porzione del territorio comunale. Tale concezione del territorio appare recentemente oggetto di erosione, sicché l’attuale tendenza pare piuttosto orientata ad un superamento della zonizzazione rigida in favore di un uso più flessibile del territorio, prevedendo la compresenza, nell’ambito della stessa zona, di usi promiscui.

La realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti – evidentemente asservito al servizio di gestione dei rifiuti urbani che costituisce servizio pubblico locale – rientra nel novero delle “attività collettive”, anche quando le prestazioni siano effettuate dal privato gestore essendo esse destinate palesemente in modo generalizzato a favore della collettività locale, per cui esso può essere realizzato in quella porzione dell’area destinata ad insediamenti industriali che risulta vincolata, ex art. 5 del D.M. n. 1444/1968, a spazi pubblici, ossia “destinati ad attività collettive, verde pubblico e parcheggi”. D’altra parte, per le opere pubbliche vige quel principio di fungibilità per cui nel caso in cui le opere stesse ricadano su aree che negli strumenti urbanistici non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi (art. 1, co. 4, legge n. 1/1978). Tribunale di Brindisi, Sezione Riesame, ordinanza del 6 giugno 2013

È sanabile l’immobile di cui sia stato annullato il permesso di costruire in caso di conformità sopravvenuta

In presenza di una costruzione realizzata in base ad atti annullati si rende applicabile l’art. 38, d.P.R. 380 del 2001, che prevede tre alternative possibili, e cioè la rimozione dell’opera divenuta abusiva, la sanabilità della stessa mediante la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o l’applicazione di una sanzione pecuniaria quando non sia tecnicamente possibile la rimozione; conseguentemente tali provvedimenti non devono avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate.

In caso di vizi della procedura amministrativa si impone, in attuazione del disposto di cui all’art. 38 citato, prima di disporre la demolizione, proprio la verifica della possibilità di rimozione dei predetti, rinviando all’esito le conseguenti determinazioni in ordine alla sorte dell’edificio. In conclusione, si può affermare che l’approvazione legittima di una variante urbanistica, d’interesse generale, rimuove la condizione d’illegittimità che ha determinato l’annullamento del permesso di costruire può costituire una rimozione di vizi formali che consente l’applicazione dell’art. 38, citato. TAR Puglia (LE), sentenza n. 1439 del 19 giugno 2013

L’innalzamento della linea di gronda di 25cm va computato come volume tecnico

Un innalzamento della linea di gronda di cm. 25 rispetto al progetto assentito, non può essere configurata come “totale difformità”, né come “variazione essenziale”, ma va computato come volume tecnico, in quanto irrilevante ai fini del calcolo della volumetria per il suo carattere meramente interno e non utilizzabile o praticabile direttamente. Consiglio di Stato, sentenza n. 2587, del 13 maggio 201

L’accertamento conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 non può riguardare soltanto ad una parte degli interventi

Non è possibile ottenere un accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativo soltanto ad una parte degli interventi, essendo al contrario necessaria una valutazione complessiva dell’opera abusivamente realizzata che, per essere sanata, deve essere integralmente compatibile con la disciplina urbanistica. TAR Lombardia (MI), sentenza n. 840/2013

Contrasto tra segno grafico e parte normativa del P.R.G.

Qualora vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le prescrizioni normative, siano queste ultime a prevalere, in quanto in sede di interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi o negare quanto risulta da questo. Dunque, nel contrasto tra normativa e segno grafico, occorre dare prevalenza alla prima. Consiglio di Stato, n. 2158, del 18 aprile 2013

Trasformazione del territorio e lottizzazione abusiva

La formulazione dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 consente di affermare che può integrare un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standards. Il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia” dei terreni deve essere dunque interpretato in maniera funzionale alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà pianificatoria attribuita all’amministrazione nonché l’effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibili con le esigenze di finanza pubblica. TAR Liguria, sentenza n. 728 del 2013

Illegittima la d.i.a. su immobile abusivo

Se un manufatto è abusivo e non è stato sanato, non può essere destinatario di provvedimenti di assenso al regime della d.i.a. per interventi riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo oppure ristrutturazione. Questi interventi, infatti, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera originaria. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2102, del 16 aprile 2013

Quando il permesso di costruire deve considerarsi decaduto per mancato inizio dei lavori

Ai fini dell’impedimento della decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380/2011, l’inizio dei lavori può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da manifestare una effettiva volontà da parte del concessionario di realizzare il manufatto assentito e tale non può considerarsi il semplice sbancamento del terreno con relativa ripulitura del sito ed approntamento del cantiere. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2027, del 15 aprile 2013

Movimento terra e permesso di costruire

L’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte è nel senso di ritenere che operazioni di movimentazione della terra con rimodellamento di una porzione di terreno e realizzazione di un percorso in terra battuta, con conseguente trasformazione permanente del suolo, laddove di una certa entità (come profondità degli scavi; quantità delle terre movimentate; trasformazione del terreno per usi non agricoli), necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività: solo per spostamenti insignificanti sotto il profilo dell’insediamento non è necessario alcun titolo (cfr. Cass. pen. 41310/2012).

Differenze tra lottizzazione abusiva materiale, cartolare e mista

L’articolo 18 della l. n. 47/1985, prevede, due distinte ipotesi di lottizzazione abusiva, l’una (cd. materiale) posta in essere attraverso l’esecuzione di opere che determinino una trasformazione edilizia od urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti od adottati o comunque di leggi statali o regionali, l’altra (cd. cartolare) mediante il compimento di attività negoziale che, tramite il frazionamento dei terreni, ne determini in maniera inequivocabile la destinazione d’uso a scopo edificatorio. L’elaborazione giurisprudenziale ha poi individuato, con riguardo alle ipotesi di commistione delle attività di frazionamento, alienazione dei terreni ed edificatoria, la fattispecie della cd. lottizzazione abusiva mista, materiale e negoziale, che ricorre quando al frazionamento del terreno in lotti faccia seguito la loro alienazione e la successiva edificazione degli stessi, ovvero in caso di frazionamento e successiva alienazione di un complesso immobiliare già edificato, con il mutamento della relativa destinazione d’uso. TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 270, del 25 marzo 2013

Illegittimità ordinanza sospensione di opere di lottizzazione abusiva, senza comunicazione avvio del procedimento

Posto che è ravvisabile l’ipotesi di lottizzazione abusiva solamente quando sussistono elementi precisi ed univoci da cui possa ricavarsi oggettivamente l’intento di asservire all’edificazione un’area non urbanizzata, è illegittimo il provvedimento repressivo qualora manchi qualsiasi autonoma valutazione riguardo alla sussistenza di dette circostanze da parte degli uffici comunali. Così, giacché l’individuazione della lottizzazione abusiva presuppone indagini complesse che impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990. Consiglio di Stato, sez. V, n. 1809, del 27 marzo 2013

Illegittimità del permesso di costruire senza la previa valutazione di incidenza (SIC)

L’esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come S.I.C. (siti di interesse comunitario), assentiti con permesso di costruire non preceduto dalla valutazione d’incidenza prevista dall’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357/1997, integra il reato previsto dall’art. 44, 1° comma – lett. b), del T.U. n. 380/2001, poiché senza la previa valutazione di incidenza il permesso di costruire deve considerarsi illegittimo. Cass., sez. III, 21 marzo 2013.

Quota degli oneri di urbanizzazione

Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, la posizione interpretativa maggiormente affermata in giurisprudenza è quella secondo cui la relativa quota costituirebbe un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum. Per cui, conseguentemente, il fatto da cui in concreto nasce l’obbligo di corrispondere gli “oneri“ anzidetti è l’aumento del carico urbanistico, derivi esso dalla realizzazione di interventi edilizi come da mutamenti di destinazione d’uso (anche in assenza di opere), che lo producono. La quota per oneri di urbanizzazione, in altri termini, compensa l’aggravamento del carico urbanistico della zona, indotto dal nuovo insediamento, che deve in genere escludersi nel caso di realizzazione di una volumetria inferiore a quella assentita e di cui si chieda l’accertamento in conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001. TAR Piemonte, Sez. II, 14 febbraio 2013

Distinzione tra ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione

Costituiscono ristrutturazione urbanistica sia la trasformazione degli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo in tutto od in parte diverso dal precedente, sempre che detti interventi riguardino solo alcuni elementi dell’edificio (ripristino o sostituzione di alcuni elementi costituitivi dell’edificio; eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi o nuovi impianti), sia la demolizione e ricostruzione, sempre che ciò avvenga con la stessa volumetria e sagoma. Laddove invece vi sia un mutamento della sagoma, debbono ravvisarsi gli estremi della nuova costruzione (nel senso che la modifica di altezza e sagoma anche ai fini delle distanze determinano nuova opera e non ristrutturazione). Nell’ambito delle opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano (e, all’esito degli stessi, rimangano inalterate) le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura. E’ ravvisabile la ricostruzione allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro. Consiglio di Stato, sez. IV, del 12 febbraio 2013

Illegittimità piano di lottizzazione per insediamento turistico-rurale

Ciò che caratterizza la zona “E” non è tanto l’immediata, presente (e futura) destinazione all’uso agricolo, quanto, in negativo, l’esclusione di destinazione ad utilizzazioni edificatorie, quali, in particolare, i “nuovi complessi insediativi”, che trovano la loro localizzazione nell’ambito della “zona C”, ovvero i “nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”, che trovano la loro collocazione nell’ambito della “zona F”. Per cui, la zona “E” non è tale da escludere forme limitate di edificazione, che si caratterizzino per la loro inerenza all’uso agricolo del suolo o che, per il loro minimo impatto, si presentano non invasive del territorio e comunque tali da proporsi – quale diretta conseguenza del forte divario tra superficie coperta e scoperta – come strumentali al fondo non edificato o “verde”. Tuttavia se è vero che la “zona E” non caratterizza di per sé aree destinate necessariamente e direttamente all’uso agricolo, e che essa consente anche utilizzazioni edificatorie (come peraltro testimonia la previsione di un sia pur minimo indice di densità fondiaria), ciò che comunque non può ritenersi possibile in zona E è la utilizzazione delle aree della stessa in modo tale da “invadere” quello che è il contenuto tipizzante di altre destinazione di zona. Sulla base di questi principi, è stato dichiarato illegittimo un Piano di lottizzazione di un insediamento turistico-rurale (e dei conseguenti permessi di costruire), che contempla la realizzazione di 46 palazzine di 4 unità immobiliari ciascuna, per complessivi 44.850 mc. e 448 abitanti potenziali, oltre al ulteriori 5200 mc. relativi ad un punto di ristoro; il tutto in piena campagna, nell’ambito di un territorio deputato (almeno sino al rilascio dei permessi di costruire) alla coltura dell’ulivo. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12 febbraio 2013

La sopraelevazione del muro di confine necessita del permesso di costruire

La giurisprudenza amministrativa ha affermato in più occasioni che il muro di contenimento che ha prodotto un dislivello oppure ha aumentato quello già esistente, costituisce costruzione la cui realizzazione postula il previo rilascio del permesso di costruire. Nella fattispecie, si trattava di una sopraelevazione del muro di confine, realizzata in difformità dal titolo, per un’altezza variabile da mt. 1,00 a mt. 1,20 per una lunghezza di ml. 33. TAR Campania, sentenza n. 1925 del 2 aprile 2014

La destinazione agricola di un’area è compatibile solo con attività di coltivazione del terreno?

La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che la destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana. TAR Toscana, sentenza n. 642 del 17 aprile 2014

Anche i manufatti interrati possono necessitare del permesso di costruire

Costituiscono lavori edilizi necessitanti di permesso a costruire non soltanto quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che trasformano in modo durevole l’area impegnata dai lavori stessi. Corte di Cassazione, sentenza n. 19444 del 12 maggio 2014

Come dimostrare l’epoca dell’abuso

La produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può assurgere al rango di prova, seppure presuntiva, sull’epoca di anteriore realizzazione dell’abuso edilizio-paesaggistico rispetto al vincolo apposto, in assenza di minimi riscontri documentali o di altri elementi di prova eventualmente anche indiziari ma concordanti. Pertanto, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., chi realizza interventi ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, posto che, in tali casi, solo il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di valutazione quali fotografie con data certa dell’immobile, estratti delle planimetri catastali, il progetto originario e i suoi allegati, e quant’altro di utile. Consiglio di Stato, sentenza n. 4957 del 3 ottobre 2014

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