Sicurezza sul lavoro

La posizione di garanzia del capo cantiere e il concorso dei garanti

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l’esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. Sotto altro profilo, qualora vi siano (come nel caso di specie) più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitarle ad ognuno dei titolari di tale posizione. Cass. pen. sentenza 27 febbraio 2014

Come si calcola l’altezza dei lavori superiore a due metri

La disposizione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16, – che impone l’allestimento di impalcature, ponteggi ed altre opere precauzionali per qualsiasi lavoro edilizio da eseguire ad altezza superiore a due metri dal suolo – va intesa in riferimento alla altezza alla quale il lavoro viene eseguito e non a quella nella quale si trova il lavoratore. Tale interpretazione, prevalentemente seguita da questa Corte, non può essere superata da qualsivoglia altra che non tenga conto del dato letterale della norma, secondo il quale le opere provvisionali per i ponteggi sono prescritte per qualsiasi lavoro che venga “eseguito ad un’altezza superiore a 2 mt.” (art. 16 dPR 164/56) e, cioè, a prescindere all’altezza dell’impalcato, sicchè deve essere prevista e computata, ai fini della predisposizione dell’opera provvisionale del parapetto, oltre all’altezza alla quale è posto l’impalcato dall’eventuale piano di appoggio e all’altezza di quest’ultimo dal piano di terra o di calpestio, finanche la statura dell’operatore e, comunque, considerata l’effettiva altezza alla quale viene eseguito il lavoro in quota. Cass. pen. sentenza dell’1 aprile 2014

Il datore di lavoro è responsabile per la morte di un dipendente anche in caso di nomina del RSPP

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Difatti la presenza di un RSPP è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma tale figura non coincide con quella, peraltro facoltativa, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori. In particolare il RSPP non può incidere in via diretta sulla struttura aziendale ma ha solo una funzione di ausilio finalizzata a supportare (e non a sostituire) il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Dunque nonostante si proceda, come nel caso di specie, alla nomina di un RSPP il datore di lavoro conserva l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento relativo alle misure di prevenzione e protezione. Il delegato per la sicurezza – figura come già detto del tutto eventuale – è invece destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro e, perciò, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose. Cass. pen. sentenza del 16 dicembre 2013

La semplificazione prevenzione incendi si applicherà anche agli impianti “Seveso”

Dal 1° gennaio 2014 le procedure semplificate introdotte dal Dpr 151/2011, recante “semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, si applicano anche agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. La novità è prevista dall’articolo 8, comma 7 del Dl 101/2013 (cd. “Razionalizzazione della P.a.”).

La sanzione interdittiva è obbligatoria per l’impresa responsabile ex 231 in materia di sicurezza sul lavoro

Se l’impresa è ritenuta responsabile ex Dlgs 231/2001 per reato dell’imprenditore che ha violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro le sanzioni interdittive sono obbligatorie anche nel caso di risarcimento del danno. Cass. pen. sentenza n. 42503 del 2013

Il datore di lavoro è responsabile dell’investimento del lavoratore se le vie di circolazione non sono adeguatamente segnalate

Il datore di lavoro deve garantire, ai sensi dell’art. 11, D.P.R. n. 547 del 1955, che le vie di circolazione destinate ai veicoli siano adeguatamente segnalate e separate dai percorsi pedonali, e che siano predisposti cartelli di segnalazione adeguati. Per cui anche se l’investimento del lavoratore sia dovuto alla manovra di un altro soggetto, il datore di lavoro è responsabile se è provato che l’incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli. Va inoltre rimarcato che per luogo di lavoro, condizionante l’obbligo dell’attuazione delle misure antinfortunistiche, va inteso non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all’attività che si svolge nel cantiere. In sostanza, grava sul datore di lavoro l’obbligo di verificare la sussistenza di eventuali condizioni di insicurezza per i lavoratori ivi operanti derivante dalla circolazione dei mezzi meccanici sullo spiazzale del deposito di materiali. D’altro canto la responsabilità del datore di lavoro (e soggetti assimilati) non è esclusa, in linea tendenziale, neppure dalla “colpa” del lavoratore, salvo che la condotta di questi non abbia assunto i caratteri dell’”abnormità”, risultando eccezionale ed imprevedibile: in tal caso, conseguendone l’interruzione del nesso causale (art. 41 c.p., comma 2) tra l’evento lesivo e la condotta del datore di lavoro. La condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro, quindi, solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità. Cass. pen., Sez. IV, sentenza dell’8 febbraio 2013

Quando il committente dei lavori è responsabile dell’infortunio sul lavoro

Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un’applicazione automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, “occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonchè alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”. Tra gli obblighi incombenti sul committente vi è anche l’obbligo di cooperazione, discendente dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (ed oggi dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), che si concreta anche nella comunicazione al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l’esecuzione, seconde le evenienze, dei nominativi delle imprese alle quali si appaltano i lavori, onde permettere a questi di adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge (D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 4 e 5; D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 91 e 92). Peraltro, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2 costituisce chiaramente il committente quale garante dell’effettività dell’opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. Cass. pen., sez. IV, sentenza del 5 settembre 2013

La disciplina prevenzionistica sulle cadute dall’alto si applica anche a settori diversi da quello delle costruzioni edilizie

L’esigenza di tutela del lavoratore, cui s’ispira l’art. 16 del D.P.R. n. 164/1956 (oggi sostituito, in continuità normativa, dall’art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 77 del D.Lgs. n. 106/2009), non può certo ritenersi limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le lavorazioni che comportino attività in quota e che possano, in conseguenza, determinare fatali cadute dall’alto. Cass. pen., Sez. IV, sentenza del 17 maggio 2013

Come si ripartiscono gli obblighi prevenzionistici tra distaccante e distaccatario

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, prende in considerazione l’istituto del distacco, che si realizza quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Per quanto attiene alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra datore di lavoro distaccante e datore di lavoro distaccatario, si è affermato che tali obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita. In tale occasione questa Corte ha ritenuto che ciò derivi dall’appartenenza delle norme antinfortunistiche al diritto pubblico, come tali inderogabili in forza di atti privati. Pertanto, quali che siano i rapporti interni tra datore di lavoro distaccante e beneficiario della prestazione, rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni prevenzionali. Tanto vale però per quanto attiene alla fase di esecuzione del contratto, ovvero per il tempo durante il quale il lavoratore distaccato esegue la prestazione. Prima di tale momento la posizione del datore di lavoro distaccante non può che essere ricostruita secondo la consueta griglia normativa, eventualmente adattata alle particolarità del caso. In quanto datore di lavoro, il distaccante, prima che abbia corso il distacco, ha la titolarità degli obblighi tipici della posizione datoriale; in quell’area in cui i poteri direttivi si attenuano per la sempre maggiore incombenza degli analoghi poteri del distaccatario quegli obblighi assumono i contenuti resi possibili dalla particolarità di tale vicenda. Nel momento in cui trova esecuzione la prestazione del lavoratore distaccato, il datore di lavoro distaccatario assume tutti gli obblighi prevenzionistici, eccezion fatta per quello di informazione e di formazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali vi è il distacco (e, peraltro, la dottrina discute se tale obbligo sia posto in capo al distaccante in via esclusiva o piuttosto concorrente). Cass. pen., Sez. IV, sentenza del 22 luglio 2013

Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro è responsabile insieme al costruttore in caso di cattivo funzionamento dei macchinari

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità. Più in particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all’uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento, e ciò a prescindere dall’eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi. La responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale quindi a escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacchè questi è obbligato a eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina e ad adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina). Cass. pen., Sez. IV, sentenza 14 giugno 2013

Responsabilità in caso di infortunio sul lavoro: distinzione tra membri C.D.A, responsabile del servizio di prevenzione e delegato di funzioni

E’ pur vero che, secondo consolidato orientamento, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. E difatti il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita ad un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. Come ha avuto più volte modo di precisare questa Corte, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. Come risulta dall’elaborazione giurisprudenziale delle norme che prevedono il servizio di prevenzione e protezione all’interno delle aziende (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31, nel quale è confluita la disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 626 del 1994), il responsabile di tale servizio è un semplice ausiliario del datore di lavoro e, come tale, è privo dei poteri decisionali che sono gli propri. Così delineata tale figura, appare evidente la differenza con l’istituto della “delega di funzioni” attualmente previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16. Solo tale istituto, comportando il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro, quale diretto destinatario degli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, determina un esonero di responsabilità di quest’ultimo in quanto le funzioni anzidette vengono trasferite al delegato. Cass. pen., sentenza n. 21628 del 2013

Dal 1° giugno stop all’autocertificazione rischi per le imprese fino a 10 dipendenti

Dal 31 maggio 2013 le piccole imprese non possono più autocertificare la propria valutazione dei rischi e scatta l’obbligo di procedere al redazione del relativo documento, in via ordinaria o standardizzata. Pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro diverse domande e risposte sulle corrette modalità di compilazione delle procedure standardizzate.

Tutela antinfortunistica dei terzi

In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, sempre che la presenza del soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi. Cass. pen., sentenza del 12 giugno 2012

Semplificazione degli adempimenti sulla sicurezza nel settore agricolo

Il decreto pubblicato sul sito del MLPS verte sulla semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo, in considerazione della specificità dell’attività esercitata da tali imprese, ma nel rispetto dei livelli generali di tutela previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle piccole e medie imprese operanti nel settore . Decreto interministeriale 27 marzo 2013 (Comunicato MLPS in G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

Nesso di causalità tra fattore rischio e malattia professionale

Nel caso di patologie multifattoriali, cioè riconducibili ad una pluralità di possibili fattori causali, per poter affermare, a carico del datore del lavoro, la causalità della condotta omissiva dei presidi di sicurezza rispetto alla patologia sofferta dal lavoratore, è necessario dimostrare che questa non ha avuto un’esclusiva origine nel diverso fattore astrattamente idoneo e che l’esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l’insorgere o per una significativa accelerazione della patologia, e ciò sulla base di un’approfondita analisi del quadro fattuale. Inoltre, il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell’evento prodottosi, ma anche e soprattutto alla natura e ai tempi dell’offesa, sì che dovrà riconoscersi il rapporto eziologico non solo nei casi in cui sia provato che la condotta omessa avrebbe evitato il prodursi dell’evento verificatosi, ma anche nei casi in cui sia provato che l’evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un’accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa. Cass. pen., sent. 17 ottobre 2012 (dep. 29 gennaio 2013)

Infortunio causato dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza: il datore di lavoro è responsabile anche se si è curato di acquistarle?

La Corte di Cassazione si occupa del caso di un datore di lavoro che, benché si sia curato di acquistare le cinture di sicurezza, queste poi non sono state utilizzate dal lavoratore. Si pone pertanto il problema di stabilire se l’acquisto vale da sé ad assolvere all’obbligo gravante sul datore di lavoro in materia antinfortunistica. La risposta della Corte è chiara: il compito del datore di lavoro non si esaurisce nella predisposizione e nella consegna ai lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell’attuazione delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d’uso pericolose da parte dei dipendenti, quali la rimozione delle cautele antinfortunistiche o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione. Corte di Cassazione, sentenza del 25 giugno 2014

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