Rifiuti

Per la definizione di discarica rileva la destinazione impressa all’area

Secondo la definizione legislativa adottata in attuazione della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, è discarica qualunque area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (art. 2, lett. g, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36). Si tratta di definizione che, da un lato, come anche in dottrina non si è mancato di evidenziare, espunge definitivamente, dall’area del penalmente rilevante, e comunque non la individua come requisito essenziale, la necessaria predisposizione di uomini e/o mezzi per la realizzazione e/o la gestione della discarica, dall’altro, valorizza piuttosto la destinazione dell’area a luogo di smaltimento permanente dei rifiuti, a prescindere dall’effettivo degrado che ne può derivarne (e che, in ipotesi, potrebbe essere anche del tutto assente ove la discarica sia realizzata e gestita secondo la migliore tecnica possibile). Cass. pen. sentenza del 18 aprile 2014

Le materie fecali utilizzate in agricoltura sono rifiuti?

L’art. 185, comma 1, lett. f), esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lett. b), che richiama i sottoprodotti di origine animale, oltre a paglia, sfalci e potature nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute umana. La disposizione, quindi, pone sostanzialmente l’accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall’attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. Con specifico riferimento alla pratica della cd. fertirrigazione, si è successivamente precisato che essa, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonchè l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. Cass. pen. sentenza del 14 aprile 2014

Riforma disciplina RAEE con il D.L.vo 14 marzo 2014, n. 49

Nuova disciplina per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in attuazione della direttiva 2012/19/UE che va a sostituirsi a quella dettata dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modifiche.

Il SISTRI diventa facoltativo per le PMI produttrici di rifiuti speciali pericolosi

Con il DM 24 aprile 2014 per alcune imprese che produco rifiuti speciali pericolosi il SISTRI diventa facoltativo. Ed infatti gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI diventano:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;

b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;

d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;

e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.

Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La gestione ambientale delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Le rocce e le terre da scavo che presentino sostante esterne sono sottratte alla disciplina sui rifiuti solo in presenza: a) di caratteristiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l’ambiente; b) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego; c) di prova dell’avvenuto rispetto dell’obbligo di reimpiego secondo il progetto. Cass. pen. sentenza dell’1 aprile 2014

Cessazione dalla qualifica di rifiuto

Anche dopo le modifiche introdotte all’art. 181 dal D.L.vo n. 205/2010, perché un rifiuto cessi di esser tale è necessario che sia sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i seguenti criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) la sostanza o l’oggetto sia comunemente utilizzato per scopi specifici; 2) sussista un mercato e una domanda del materiale recuperato; 3) la sostanza o l’oggetto soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 4) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non comporti impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. Cass. pen. sentenza del 15 aprile 2014

Convertito il “milleproroghe” (DL n 150/2013): le novità in materia di SISTRI

La legge n. 15/2014, nel convertire il D.L. n. 150/2013 (“milleproroghe”), ha esteso fino al 31 dicembre 2014 il c.d. “doppio binario” del SISTRI, cioè il regime transitorio durante il quale i soggetti obbligati a utilizzare il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono anche tenuti a rispettare le norme del “vecchio” sistema “cartaceo” di tracciabilità rappresentato da registri di carico e scarico e formulario di trasporto. Anche le nuove sanzioni del SISTRI scatteranno dal 1° gennaio 2015.

MUD 2014: istruzioni per presentare la Dichiarazione

Nel sito mudtelematico.it sono state rese disponibili le istruzioni dettagliate per la presentazione del MUD 2014 in via telematica alle competenti Camere di commercio. L’adempimento deve essere assolto entro il 30 aprile 2014, con riferimento all’anno 2013, da parte dei soggetti interessati (i gestori di rifiuti speciali, veicoli fuori uso e RAEE nonché i produttori di imballaggi e di AEE).

Impianti mobili per il trattamento di materiali inerti prodotti da cantieri

La deroga al regime ordinario in materia di rifiuti prevista, dall’art. 208, comma 15 d.lgs. 152\06, per gli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee, opera esclusivamente con riferimento a tali attività, restando conseguentemente esclusa ogni operazione diversa, antecedente o successiva, che rimane invece soggetta alla disciplina generale ed incombe su chi invoca l’applicazione di detta deroga l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per la sua operatività. Ciò posto, risulta evidente che, per quel che concerne la fattispecie in esame, la sentenza impugnata non pone neppure in discussione, come si è detto, che le attività esercitate dall’imputato con l’impianto mobile esulassero da quelle contemplate dal regime derogatorio di cui si è detto, facendo esclusivo riferimento ad operazioni di riduzione volumetrica e separazione di residui provenienti da attività di costruzione e demolizione, senza alcun accenno ad attività estranee quali, ad esempio, la vagliatura, macinatura e deferrizzazione che avevano portato ad escludere, nelle precedenti pronunce di questa Corte già menzionate, l’applicabilità del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 108, comma 15. Cass. pen., sentenza del 10 febbraio 2014

Tassa sui rifiuti assimilabili avviati al recupero e Legge di Stabilità: chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente

Con una circolare interpretativa il ministro dell’Ambiente cerca di fare chiarezza a proposito di una contraddizione contenuta tra due distinti commi della Legge di Stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147) in materia di oneri finanziari dei privati per lo smaltimento dei rifiuti. CircolareMin. 1/2014

Quando il materiale bituminoso può essere considerato un sottoprodotto

Il materiale bituminoso, come ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto, soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo art.l84-bis al comma 1, anche in relazione all’art. 185, in particolare lett. b) e c), della medesima legge. Tale conclusione risulta certamente corretta anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 dicembre 2010, n. 205 e del relativo decreto ministeriale. Nè, sul punto, risultano rilevanti le successive modifiche normative che hanno ad oggetto materiali diversi, e cioè le rocce e terre da scavo; queste ultime, infatti, sono costituite da materiali naturali oggetto di attività di estrazione o scavo, mentre i materiali bituminosi provengono da lavorazione del petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, cui segue l’attribuzione di codice CER 17.04.01 o 02, con conseguente classificazione come rifiuto. Corte di Cassazione sentenza del 19 novembre 2013

Il percolato utilizzato per l’abbassamento del battente idraulico non è rifiuto

L’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 al punto 2.3 prevede che la concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico, per cui in tal caso il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica. Al concentrato così prodotto non possono essere applicati i coefficienti previsti per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica, in quanto il concentrato, rimanendo confinato all’interno della discarica stessa dove viene prodotto e trattato, non può essere qualificato come rifiuto. Com’è noto, infatti, la nozione di rifiuto comprende, secondo il disposto dell’art. 6 D.Lgs. 22/97, richiamato dall’art. 2 D.Lgs. 36/2003, “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”; è condizione essenziale per l’applicazione di tale nozione, pertanto, che il detentore del materiale intenda disfarsene. Nel caso di specie, invece, il percolato sarebbe trattato nella discarica e il concentrato rimarrebbe all’interno della stessa, come consentito dall’All. 1 al D.lgs. 36/2003, sopra riportato, di tal che il concentrato non può essere qualificato come rifiuto in senso tecnico. TAR Puglia sentenza del 7 agosto 2013

E’ possibile realizzare una discarica rifiuti non pericolosi urbani in area con vincolo idrogeologico

La presenza del vincolo idrogeologico e di aree a pericolosità geomorfologica elevata non rappresentano, di per sé, fattori escludenti per la realizzazione di discariche, dovendo, al più considerarsi, in conformità al d.lgs. n. 36/2003, come fattori penalizzanti che possono essere superati con una adeguata progettazione. TAR Toscana, sentenza del 11 novembre 2013

I fanghi di cemento non sono sottoprodotti

La breccia e il sabbione di cemento che residuano dal lavaggio delle betoniere sono fanghi di cemento ed in quanto tali costituiscono rifiuto. Si tratta infatti di residui che non sono originati da un processo produttivo, come richiesto dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, ai fini della qualifica in termini di sottoprodotto. Cass. pen. sentenza del 15 ottobre 2013

La comunicazione di installazione di un impianto mobile non è sottoposta a verifiche di compatibilità urbanistica o ambientale

Nel caso degli impianti “mobili” la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” (tali qualificati in base alle caratteristiche strutturali, all’esistenza o meno di strumenti di ancoraggio permanente al suolo, alla temporaneità dell’esercizio e ad altri eventuali indicatori del tipo di impatto che può derivare), la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. La mera “comunicazione” di installazione, una volta ottenuta l’autorizzazione “unica” regionale, valevole su base nazionale, non è, secondo il testuale riferimento normativo (che nulla dispone al riguardo), assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale. Tale regime è del tutto ragionevole, essendo evidente, per un verso, che la natura, per definizione, “mobile” dell’impianto esclude la rilevanza “urbanistico-edilizia” dello stesso (che non a caso è, secondo la disposizione sopra richiamata, localizzabile “anche in luogo chiuso”) e che, per altro verso, la compatibilità ambientale è desunta dalla stessa intervenuta “omologazione” nazionale dell’impianto, sul presupposto dello svolgimento di attività espressamente consentite agli impianti “mobili” e alle condizioni e con le prescrizioni indicate espressamente nel provvedimento autorizzatorio. TAR Abruzzo, sentenza del 2 luglio 2013

Sistri: istruzioni dall’Albo in coso di cessione dei veicoli per mantenere la Black box

Con la circolare 1192/2013 l’Albo detta le procedure da seguire nel caso di cessione — per compravendita, usufrutto, locazione o comodato senza conducente — della disponibilità degli autoveicoli tra imprese iscritte all’Albo e al Sistri, nell’ambito della quale le parti concordano nel mantenere la black box già installata.

MinAmb , nuova circolare SISTRI

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la Circ. 1/2013 per l’applicazione dell’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125: la circolare sostituisce la Nota esplicativa pubblicata il 30 settembre 2013 nelle more della conversione del D.L. 101/2013.

Alla luce di ciò devono ritenersi sottoposti al SISTRI; a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ossia coloro che come conseguenza della loro primaria attività professionale producono rifiuti speciali pericolosi; b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. In tal caso, diversamente dai precedenti, la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, sia speciali che urbani; d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, ossia di soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi.

Alla data del 1 ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, “compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio” nazionale. Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, deve intendersi riferita agli enti e imprese che (raccolgono o) trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi. Pertanto, il trasporto in conto proprio è soggetto ad altra decorrenza; b) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi. In questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti. Si evidenzia che, attraverso tali previsioni, dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti, diversi dai produttori iniziali, che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti speciali pericolosi; ovvero, effettuano operazioni di commercio o intermediazione di rifiuti speciali pericolosi, anche se esercitano la loro attività senza avere la detenzione dei rifiuti.

Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: – i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Si specifica che l’art. 11, comma 3, d.l. n. 101/2013 testualmente si riferisce ai produttori iniziali di “rifiuti pericolosi” tout court, ma da una lettura sistematica e coordinata alla luce del comma 1, il riferimento deve intendersi ai soli rifiuti speciali pericolosi; – gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n.152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5. – i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

La circolare inoltre si sofferma sulle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI. circolare SISTRI

Nozione di veicolo fuori uso

Deve considerarsi “fuori uso” non solo quel veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, ma tanto quello destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, quanto quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. Cass. pen. sentenza del 2 ottobre 2013

L’impianto a biogas per la produzione di energia elettrica non tratta rifiuti e non è una industria insalubre

L’impianto che produce biogas da biomasse non smaltisce nè tratta rifiuti e non è in alcun modo qualificabile come industria insalubre. Va rilevato, infatti, che non si tratta affatto di impianti che smaltiscano o trattino in qualche modo rifiuti, si tratta, invece, di impianti che producono energia, mediante quel particolare procedimento che si concreta nel cosiddetto biogas, per cui vengono inizialmente introdotti elementi organici che procedono ad un’attività riproduttiva rispetto alle sostanze immesse, donde la caratteristica relativamente alla quale i residui in parola non sono utilizzati per essere smaltiti o in qualche modo trattati, ma servono solo per iniziare l’attività di decomposizione delle sostanze immesse, ai fini della produzione energetica. Il fatto che inizialmente, all’atto dell’avvio dell’impianto, vi fosse l’immissione di sostanze organiche, rifiuti animali in senso lato, non determina solo per questo la classificazione dell’impianto fra quelli afferenti il trattamento dei rifiuti, in quanto le sostanze organiche suddette, lungi dall’essere l’oggetto del trattamento, ne sono invece uno strumento operativo, con il quale l’impianto funziona, alla stregua di un meccanismo di messa in moto. Né rientrano gli impianti medesimi nell’ambito delle industrie insalubri, non essendo menzionati fra quelli e non potendo peraltro operare l’analogia nella materia della elencazione degli impianti che rientrano nella insalubrità, nelle varie classi di cui essa consiste. TAR Emilia Romagna, sentenza n. 236 del 25 luglio 2013

SISTRI: escluse le professioni sanitarie

Con un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. 101/2013, è stato eliminato l’obbligo di aderire al SISTRI posto a carico del “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”: le professioni sanitarie (medici, dentisti, veterinari, psicologi) vengono così escluse dal novero dei soggetti tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, obbligo che resta in essere per “enti e imprese”.

Prime indicazioni dal MinAmbiente in materia di operatività del SISTRI

Il Ministero dell’Ambiente ha emanato una nota esplicativa che fa il punto sul SISTRI. In particolare, si chiariscono: 1. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI; 2. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI; 3. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI; 4. Regime transitorio e sanzioni; 5. Adesione volontaria al SISTRI; 6. Modifiche al Manuale Operativo SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2. Circolare SISTRI

Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione: chiarimenti dall’Albo

Sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing. Inoltre, ai sensi dell’articolo 84, comma 3, del Codice della Strada, è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all’art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione. Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 t e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente qualora il locatore sia esercente dell’apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese) e i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l’attività di trasportatore per conto di terzi. Con l’entrata in vigore dal regolamento (CE) n. 1071/2009, e delle prime disposizioni di applicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, n.291), risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, il comodato senza conducente. Si è confermato, in tal modo, quanto già previsto in ordine alla disponibilità dei veicoli dall’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e dall’art. 247-bis del Regolamento di esecuzione. Fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l’esercizio dell’attività, è ammissibile il comodato senza conducente anche dei veicoli ad uso di terzi non assoggettati al regolamento (CE) n. 1071/2009. Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio. Circolare Albo

Materiali derivati dallo sfruttamento delle cave: quando non si considerano rifiuti

L’art. 185 del TUA stabilisce i limiti al campo di applicazione della normativa sui rifiuti e, per quel che qui interessa, stabilisce attualmente, al comma 2, lett. d), che sono esclusi, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117. Con tale decreto legislativo è stata data attuazione alla direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie, stabilendo le misure, le procedure e le azioni necessarie per la prevenzione e riduzione di eventuali effetti negativi per l’ambiente in genere e, in particolare, per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio ed eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. L’ambito di operatività della esclusione prevista per tale tipologia di materiali è stato ripetutamente delineato dalla giurisprudenza. In particolare, si è chiarito che sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura, cosicchè l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale. Cass., sez. III, sentenza del 18.06.2013

Il reato di discarica abusiva si configura anche nella fase post operativa

La fase post-operativa, i relativi controlli e precauzioni, e il ripristino ambientale costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della disciplina autorizzatoria, così che la violazione della relativa disciplina costituisce reato. L’omissione delle condotte di controllo e vigilanza successive alla cessazione dei conferimenti non sono rapportabili a un generico obbligo di eliminare le conseguenze dannose del reato già perfezionato e in sé esaurito, ma formano parte costitutiva del reato ex art.51, comma 3, ora 256, comma 3. Cass., sez. III sentenza del 29 luglio 2013

La deroga alle previsioni del strumento urbanistico generale vale anche per le norme tecniche di attuazione, in caso di impianto rifiuti in variante urbanistica

L’art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 subordina l’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti all’ottenimento di un’apposita autorizzazione, disciplinando il procedimento per il suo rilascio, che passa attraverso l’acquisizione del parere, non vincolante, di un’apposita conferenza di servizi, la quale costituisce la sede per il confronto di tutti i numerosi e diversi interessi coinvolti. Il comma 6 di detto articolo prevede che: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Ne discende che sarebbe del tutto irragionevole ritenere che la realizzazione dell’impianto, che non può essere ritardata nemmeno dalla necessità di variare lo strumento urbanistico (comunale ed anche sovra comunale) possa, invece, trovare ostacolo nella necessità di dare adempimento a strumenti urbanistici sottordinati, come quello attuativo, che risultano, dunque, travolti dal giudizio di prevalenza di diverse esigenze, che scaturisce dalla conferenza di servizi e si esplica nell’autorizzazione ex art. 208, che rappresenta l’unico riferimento per quanto attiene alla regolamentazione dell’attività di realizzazione dell’impianto. A seguito dell’approvazione del progetto dell’impianto, infatti, come già detto, debbono ritenersi derogate tutte le previsioni urbanistiche che impongano prescrizioni diverse da quelle contenute nello stesso atto autorizzativo. Ne consegue che, nel caso di specie, ferma la destinazione urbanistica delle aree, debbono ritenersi superate tutte le norme tecniche di attuazione preclusive dell’uso delle stesse (dalla necessità dell’approvazione di un piano particolareggiato, alla destinazione a parcheggio o verde e alle modalità di realizzazione delle edificazioni previste), sostituite dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e negli atti ad essa preordinati o comunque collegati (in particolare di tipo paesaggistico). TAR Lombardia, sentenza del 24 maggio 2013

Il fresato d’asfalto può costituire un sottoprodotto

Ai sensi dell’art. 183, n. 1 lett. a) del codice dell’ambiente (d. lgs. n. 15272006), costituisce «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. Ai sensi dell’art. 184, comma 3 lett. b), sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti da attività di demolizione,costruzione o derivanti dall’attività di scavo. Ai sensi dell’art. 184 bis, aggiunto dal comma 1 dell’art. 12 d. lgs. 3.12.2010, n. 205, è sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi prodotto che soddisfi tutte (cumulativamente) le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. La norma delinea le caratteristiche essenziali del sottoprodotto consistenti nell’appartenenza della sostanza ad un ciclo di produzione di cui non costituisce scopo principale e nella consapevolezza, al momento della sua produzione, della sua riutilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Il sottoprodotto nasce, quindi, con la certezza di essere riutilizzato senza particolari interventi manipolativi e non disfatto , non divenendo per questo mai rifiuto. Si tratta dunque di verificare, dal punto di vista sostanziale e fattuale, se la fresatura d’asfalto rivesta i requisiti indicati dalla norma di cui all’art. 184 bis per essere considerata sottoprodotto e non rifiuto speciale. Alla luce di tali criteri, che il Collegio non può che condividere, deve ritenersi corretto il metodo di verifica utilizzato dal Tar, che ha tenuto conto delle seguenti circostanze: che il bitume d’asfalto si inserisse nel processo produttivo dell’impianto; che venisse rimosso con la certezza di essere integralmente riutilizzato; che non venisse sottoposto ad un processo di trasformazione; che venisse riutilizzato in tempi ravvicinati (quotidianamente) rispetto al prelievo, senza particolari operazioni di stoccaggio; che non si potesse porre a priori in senso assoluto il problema di doversene disfare, essendo esso sempre riutilizzabile e riutilizzato. Consiglio di Stato, sentenza 6 agosto 2013

Il Sistri sarà obbligatorio dal 1º ottobre

Il D.L. 101/2013 stabilisce che (art. 11) sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.

Il legislatore fa chiarezza in materia di terre e rocce da scavo

L’art. 41- bis del D.L. 69/2013 detta una disciplina di settore per le terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri, ossia la cui produzione non superi i seimila metri cubi, per cui in tal caso non trova applicazione il D.M. 161/2012. Nel dettaglio si stabilisce il materiale da scavo proveniente dai predetti cantieri è sottoposto al regime dei sottoprodotti con esclusione pertanto della normativa sui rifiuti se il produttore dimostra che: a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle superiori condizioni tramite dichiarazione resa all’Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. Il produttore infine deve confermare all’Agenzia, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. La nuova normativa aggiunge che le medesime disposizioni (con l’effetto quindi di escludere il regime dei rifiuti) trova applicazione anche “ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bisdel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto”. Di talché si ha che il D.M. 161/2012 troverà applicazione per le sole terre e rocce da scavo “che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”, per il resto, e non solo a questo punto per quei cantieri con capacità produttiva sino a seimila metri cubi, trovarà applicazione del regime semplificato introdotto con l’art. 41-bis D.L. 69/13.

Il Ministero dell’ambiente chiarisce le attività di trattamento dei rsu per essere ammessi in discarica

In un una circolare indirizzata a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in linea con le indicazioni interpretative della Commissione europea, il ministro dell’Ambiente ha chiarito quali sono le attività di trattamento alle quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani per poter essere ammessi e smaltiti in discarica. circolare 26/7/2013

Il requisito dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali può essere oggetto di avvalimento

È legittima l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all’impresa che dimostri la sussistenza del requisito dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali a mezzo di un contratto di avvalimento. Tar Campania, Sez. VIII, sentenza del 04.07.2013

In futuro il pastazzo non sarà più un rifiuto

Ai sensi dell’art. 41-quater del D.L. 69/2013 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, deve adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è adottato un decreto ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l’utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione.

Manutenzione aree comunali adibite a verde pubblico: applicabile l’art. 230 TUA?

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 230 del TUA alle ipotesi di manutenzione delle aree comunali adibite a verde pubblico, la equiparabilità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentramento ove il materiale viene trasportato in tanto può avvenire in quanto in tale ultimo luogo avvenga esclusivamente l’individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l’effettuazione di alcun trattamento. Nella specie, invero, i rifiuti vegetali rinvenuti nell’area assoggettata a sequestro non erano in alcun modo riutilizzabili e venivano altresì sottoposti ad un trattamento di riduzione volumetrica mediante triturazione costituente già una fase di smaltimento, così da escludersi sia l’applicabilità dell’art. 230 del TUA sia la possibilità di configurare un’ipotesi di deposito temporaneo. Cass. pen., Sez. III, sentenza del 01.07.2013

Albo gestori ambientali, il Tar Lazio cancella l’esclusione per chi ha riportato una condanna ad un tempo non inferiore ad un anno

Il regolamento per la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, approvato con decreto 28.4.1998 n. 406 del Ministero dell’Ambiente, indica all’art. 10, comma 2, i requisiti per l’iscrizione all’albo, e alla lettera f) esclude coloro che: 1) abbiano riportato condanna passata in giudicato a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 2) abbiano riportato condanna passata in giudicato alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria. Peraltro sono fatti “salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena”. La disciplina dell’esclusione dall’albo per ragioni concernenti la moralità personale prevede, dunque, due differenti ipotesi. La prima concerne l’accertamento di reati ambientali concluso da condanna a pena detentiva, la seconda, invece, l’accertamento di delitti in alcuni settori che abbia comportato la condanna alla reclusione non inferiore a un anno. Mentre la logica della prima fattispecie astratta è di immediata evidenza, volendosi escludere dall’attività – anche in funzione preventiva – i soggetti riconosciuti colpevoli di illeciti penali contro l’ambiente, le ragioni a presidio delle ipotesi di condanna di cui al n. 2 non appaiono chiare. Le censure di irragionevolezza rivolte avverso le contestate norme del regolamento ministeriale – art. 10, comma 2, lett. f) n. 2, nonché artt. 17 e 19 laddove dispongono il diniego di iscrizione e la cancellazione dall’albo nazionale gestori ambientali quali attività vincolate conseguenti all’accertamento delle ipotesi preclusive di cui all’art. 10 – sono perciò fondate e determinano l’accoglimento del ricorso, con annullamento del regolamento ministeriale in parte qua. Sentenza Tar Lazio, sentenza del 10 luglio 2013, n. 6857

Quando i rottami di rame non sono rifiuti: il nuovo regolamento UE

Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Per gli impianti mobili di frantumazione è necessaria l’autorizzazione

Gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione debbono munirsi dell’autorizzazione prevista dal comma 15 dell’art.208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto gli stessi non possono essere considerati impianti che effettuano le semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, ma operano una vera trasformazione del materiali. Cass. sentenza del 28 giugno 2013

Il c.d. pastazzo di agrumi non è un ammendante

E’ corretta la decisione dei giudici di merito di escludere che gli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi potessero rientrare, sia pure in parte, nella disciplina degli ammendanti organici utilizzabili in agricoltura ai sensi della L. n. 748 del 1984 non rientrando nella classificazione prevista nell’allegato 1/C della legge, come modificato dal D.M. 25 marzo 1998. Infatti, gli scarti non sono qualificabili come ammendante vegetale semplice se riscontrati in fermentazione, né ammendante vegetale compostato per la mancata effettuazione di un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione. Cass. sentenza del 4 luglio 2013

Quando i materiali derivanti dallo sfruttamento delle cave sono esclusi dal novero dei rifiuti

Sono esclusi dalla normativa sui rifiuti solo i materiali derivati dallo sfruttamento delle cave quando restino entro il ciclo produttivo dell’estrazione e connessa pulitura, cosicché l’attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali e, se si esula dal ciclo estrattivo, gli inerti provenienti dalla cava sono da considerarsi rifiuti ed il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica è regolato dalla disciplina generale. I fanghi sono soggetti alla disciplina sui rifiuti soltanto quando non derivano dalla attività estrattiva e dalle connesse attività di cernita e di pulizia, bensì derivano da una successiva e differente attività di lavorazione dei materiali (estratti, selezionati e puliti) e, cioè, quando può affermarsi che tale successiva attività è ontologicamente estranea al ciclo produttivo dello sfruttamento della cava. In altre parole, solo quando si dia luogo ad una successiva, nuova e diversa attività di lavorazione sui prodotti della cava, i residui e gli inerti di questa nuova attività, sganciata da quella di cava, devono considerarsi rifiuti, sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica. Cass. sez. III, sentenza del 18 giugno 2013

SISTRI: si va verso la definitiva abolizione?

Il 20 giugno sono state consegnate al Ministro dell’ambiente le “Conclusioni della consultazione delle (38!) organizzazioni delle imprese in materia di Sistri ” coordinate da Edo Ronchi su incarico dello stesso Ministro, nelle quali così si legge con riferimento alla scadenza del 1 ottobre: “Riteniamo che sia inopportuno utilizzare tale scadenza anche solo come sperimentazione poiché sappiamo già che il Sistri è troppo oneroso e abbiamo avuto già sufficienti prove della sua non funzionalità. Occorre prendere atto che il Sistri non è idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi organizzativi e che va quindi abolito con un intervento legislativo, abrogando le norme che lo prevedono e sostituendolo con nuovi criteri da affidare poi a normativa secondaria e mantenendo nel frattempo il sistema preesistente, con eventuali piccole integrazioni che ne garantiscano una maggiore efficacia, compreso quello sanzionatorio”. Conclusioni consultazione tavolo Ronchi

I rifiuti urbani sottoposti ad operazioni di pretrattamento (triturazione e vagliatura) diventano rifiuti speciali?

E’ noto che, in attuazione della prescrizione per cui “i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento” (art. 7 del d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36), i “rifiuti urbani indifferenziati” (CER 20.03.01) non possono essere direttamente (o “tal quali”) smaltiti in discarica ma devono subire un preliminare processo di pretrattamento (triturazione e vagliatura), secondo le diverse tecniche in uso.

Si tratta di operazioni necessarie di cui risulta tuttavia ancora incerta la natura dei relativi effetti; se, cioè, tale operazione muti o meno il volume e la composizione dei rifiuti stessi sotto il profilo chimico fisico, tale da determinarne una natura sostanzialmente diversa dai rifiuti urbani prima di tale trattamento, giustificandosi così (o meno) il fatto di poter essere inclusi nella diversa categoria giuridica dei rifiuti speciali.

La distinzione ha ricadute pratiche.

Infatti, com’è noto, il legislatore nazionale ha stabilito il principio dell’autosufficienza su base regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani; pertanto, è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti; fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Recentemente, invece, il Consiglio di Stato ha affermato esplicitamente che il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti per i rifiuti urbani non pericolosi sussiste ed è cogente e non può essere esteso, naturalmente, a rifiuti diversi e, segnatamente, a quelli speciali o pericolosi in genere. In questa ottica, appare pertanto illegittimo il divieto di conferimento nelle discariche regionali di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni.

Orbene, si deve osservare che, all’esito di dei trattamenti i “tritovagliatura” , i rifiuti CER 20.03.01 assumono il codice CER 19 (“Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti’), e in particolare il codice CER 19.12.12, tuttavia per i rifiuti provenienti da attività di selezione dei rifiuti urbani potrebbe legittimamente dubitarsi dell’esatta classificazione, nell’alternativa tra “rifiuto urbano” o “rifiuto speciale” (con ulteriore conseguente legittimo dubbio sull’applicabilità del principio di autosufficienza cui si è detto).

Infatti, in seguito all’abrogazione della lett. n) dell’art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152-2006, ex art. 2, comma 21-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, i rifiuti derivanti da attività di selezione dei rifiuti solidi urbani sono stati cancellati dall’elenco dei rifiuti speciali, ma non sono stati ascritti espressamente e parallelamente, alla categoria dei rifiuti urbani.

Per questo Collegio, l’intervento normativo del citato art. 2, comma 21-bis, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 è equivoco, nel senso che non chiarisce se sussisteva la volontà di escludere che i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, come le operazioni di tritovagliatura descritte, potessero essere considerati e classificati quali rifiuti speciali; il fatto che espressamente non rientrino nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani si può imputare ad una mera dimenticanza legislativa, consona alla sciatteria normativa cui il nostro attuale ordinamento è purtroppo caratterizzato, ovvero può esprimere la volontà di far ricadere tali rifiuti nell’ambito dell’art. 184, comma 3, lett. g), ovvero nell’ambito dei rifiuti speciali. Pertanto, è necessario approfondire, sotto il profilo tecnico, se la diversa codificazione dei rifiuti implichi un mutamento della rispettiva natura giuridica, con particolare rilievo alla distinzione, qui centrale, tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, atteso che i rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti risultano classificati con i codici 19.12.11 e 19.12.12 e la categoria dei rifiuti urbani è identificata, invece, con il codice 20 e tutte le varie tipologie di rifiuti che la compongono sono identificate da codici a sei cifre, tutti recanti come prime due cifre il codice 20.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha rinviato la decisione agli esiti di una verifica tecnica che stabilisca se le operazioni di tritovagliatura sopra descritte mutino o meno il volume e la composizione dei rifiuti stessi sotto il profilo chimico fisico, in modo tale da determinarne una natura sostanzialmente diversa dai rifiuti urbani prima di tale trattamento, giustificandosi così (o meno) sotto il profilo tecnico-scientifico, relativo alla fisica e alla chimica dei materiali, il fatto che tali rifiuti post trattamento siano o meno da includersi nella diversa categoria giuridica dei rifiuti speciali; e se il mantenimento del codice 19, nella specie previsto, costituisca indicazione della volontà di includere i medesimi nella categoria dei rifiuti speciali, evidenziando tutti gli atti e i documenti attraverso i quali risulta emergere tale volontà. Consiglio di Stato, sentenza del’11 giugno 2013

Non si può vietare in assoluto l’attività di discarica in sito non argilloso

E’ illegittima un divieto assoluto di esercitare l’attività di discarica in terreni non argillosi, impedendo la possibilità di garantire le condizioni di sicurezza attraverso l’utilizzo di una barriera artificiale equivalente. Sul punto, l’art. 2.4.2 dell’Allegato I al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 disciplina puntualmente i criteri di permeabilità e spessore che debbono essere posseduti dal substrato della base e dei fianchi (c.d. barriera geologica) del sito ove l’attività di discarica è esercitata, il cui soddisfacimento, nelle fattispecie concrete, deve essere accertato mediante indagini e perforazioni geognostiche. La stessa disposizione prosegue prevedendo, peraltro, che la barriera geologica può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. Consiglio di Stato, sentenza del del 17 maggio 2013

Trasporto in conto proprio rifiuti ingombranti di origine edilizia: chiarimenti dall’Albo

Le imprese edili iscritte per il trasporto “in conto proprio” ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, possono trasportare i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività utilizzando il codice 20 03 07, purché nei provvedimenti di iscrizioni o di variazione dell’iscrizione sia aggiunta, al predetto codice, l’annotazione “proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione”. 097-Circ691_12.06.2013

E’ in vigore il regolamento della Commissione europea sulla cessione dalla qualifica di rifiuti dei rottami vetrosi

A partire dall’11 giugno 2013 si applica il regolamento 1179/2012/Ue della Commissione europea che stabilisce quando i rottami di vetro destinati a processi di rifusione cessano di essere considerati rifiuti. Ai sensi dell’articolo 3 del provvedimento i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfano le condizioni previste dalla norma con riferimento agli adempimenti posti a carico del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione), alla provenienza da rifiuti utilizzabili (solo da raccolta differenziata) e ai requisiti qualitativi dei rottami in uscita dall’operazione di recupero.

Il gestore della discarica deve verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dal produttore

Sul gestore della discarica grava l’obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti stessi e tale obbligo va assolto con tutti i mezzi idonei, non potendo essere limitato ad una comparazione meramente visiva. Si tratta, invero, di un obbligo chiaramente individuato anche dal D.M. 3 agosto 2005 , laddove impone al gestore della discarica non soltanto un sommario esame documentale e visivo come affermato in ricorso, quanto, piuttosto, un accertamento sicuramente accurato, come emerge dal tenore complessivo delle disposizioni che richiamano espressamente i doveri del gestore con riferimento ad attività di “verifica” ed “ispezione”. Cass. pen., sentenza n. 21146 del 2013

Il materiale terroso di origine antropica misto a rifiuti di vario genere non può essere qualificato come “suolo

Il Testo Unico Ambientale tra i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti contempla “il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati” e “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato” (art. 185). Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti nel TUA si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte 4 del medesimo decreto legislativo. Tuttavia il materiale terroso di origine antropica misto a rifiuti di vario genere non è mai qualificabile come “suolo” o “materiale allo stato naturale escavato” ai sensi dell’articolo 185 del D. lgs. 152/2006 (esclusioni dal campo di applicazione). Cass., sez. III, sentenza del 19 aprile 2013

Raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante

L’applicazione della disciplina derogatoria in materia di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante non può prescindere dal contenuto letterale dell’art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 e, segnatamente, dell’ultima parte della disposizione, laddove l’esonero dall’osservanza della disciplina generale è chiaramente circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. La verifica del settore merceologico entro il quale il commerciante è abilitato ad operare deve essere pertanto oggetto di adeguata verifica, così come la riconducibilità del rifiuto trasportato con l’attività autorizzata. Cass., sez. III, sentenza del 3 maggio 2013

Rifiuti: obblighi di verifica a carico del trasportatore

E’ evidente che non può legittimamente pretendersi dal trasportatore la verifica (rispetto a quanto indicato dal produttore nel formulario di identificazione) di dati riscontrabili attraverso attività di analisi, uso di particolari tecnologie o strumentazione tecnica, ma il riferimento alla normale diligenza richiesta in relazione alla natura dell’incarico rende altrettanto evidente che il trasportatore deve considerarsi comunque un soggetto tecnicamente competente in relazione alla tipologia di attività svolta, nella quale risulta professionalmente inserito e non può, quindi, invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi del tutto della natura effettiva del carico o della sua destinazione finale. La richiesta diligenza, inoltre, può ritenersi palesemente mancante allorquando taluni elementi sintomatici, quali, ad esempio, la quantità dei rifiuti, il loro stato di conservazione o confezionamento per il trasporto, le modalità di ricezione del carico, quelle di trasporto o la destinazione del rifiuto rendano evidente o, comunque, facilmente riscontrabile, la discrepanza tra documentazione e realtà. E’ indubbio che la verifica dell’esistenza dell’autorizzazione in capo al titolare dell’Impianto ove il rifiuto trasportato è destinato rientra tra quei dati verificabili dal trasportatore con la normale diligenza e l’inosservanza di tale elementare regola di condotta potrà essere riscontrata dal giudice del merito con adeguata valutazione degli elementi in fatto offerti al suo esame. Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2013

Oli usati: il Ministero dell’Ambiente stabilisce gli indirizzi per la gestione

Il Ministero dell’Ambiente ha adottato una circolare con la quale fornisce le proprie indicazioni sulla gestione degli oli usati ed, in particolare, ai fini dell’applicazione dell’art. 12 del regolamento CE sulle spedizioni transfrontaliere, che prevede delle limitazioni alla movimentazione degli oli usati destinati al recupero e che possono essere applicate (“sollevare obiezioni”) delle autorità italiane di spedizione. Tra gli altri criteri, si precisa che la rigenarazione degli oli costituisce “la migliore opzione ambientale” rispetto alla destinazione degli stessi ai fini del recupero energetico.

L’Ispra predispone il disciplinare per la comunicazione dei pareri relativi ai piani di utilizzo di terre e rocce

L’Ispra ha predisposto il disciplinare e pubblicato sul web il relativo sistema informativo attraverso il quale tutte le P.a. potranno comunicare, in attuazione del Dm 161/2012, i pareri relativi ai piani di utilizzo. Dal 5 aprile 2013 tutte le P.a. interessate possono così autenticarsi e effettuare le comunicazioni previste collegandosi al portale Ispra www.terrerocce.isprambiente.it

Impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da “pollina”. Condizioni per escludere la qualifica di rifiuto

La questione controversa ruota attorno ad un preliminare quesito di base: se cioè le deiezioni animali, ed in particolare la “pollina”, siano da considerare “rifiuti”, oppure possano essere considerati “sottoprodotti di origine animale”, ovvero direttamente “biomasse” ai sensi del d.lgs 183/2003. Qualora infatti dovesse ritenersi che si tratti di rifiuto, l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla pollina sarebbe soggetto alla parte IV del Codice ambiente.
Il Collegio osserva anzitutto che nessuna efficacia ostativa, ai fini della qualificazione della pollina come sottoprodotto, può avere la mancata espressa previsione della pollina nell’elenco dei biocombustibili di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del Codice ambiente, in presenza di apposita norma che intervenendo ab externo sull’allegato stesso, dichiara espressamente di volerlo integrare con la previsione della “pollina” (art. 18 legge 96/2010) a condizione che essa sia qualificabile in concreto come sottoprodotto.
Rileva poi il Collegio che l’art. 2 bis del DL 3 novembre 2008, n.171, così come appunto modificato dall’art. 18 della legge 96/2010, in particolare prevede che “1. Le vinacce vergini nonche’ le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l’essiccazione, nonché’, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (trattasi dell’allegato cui si è già fatto riferimento per i biocombustibili).
In sostanza, l’avvenuta integrazione – ad opera del legislatore – dell’elenco dei biocombustibili con l’indicazione della pollina, non esime l’amministrazione e l’interprete dal pretendere la sussistenza dei requisiti generali previsti per la qualificazione di un scarto come “sottoprodotto” secondo i parametri stabiliti dall’184 bis del Codice ambientale, per cui se questi parametri ricorreranno nel coso concreto si sarà innanzi ad un sottoprodotto.
Quanto poi al punto per cui la pollina subirebbe un previo trattamento di pre-essicazione mediante ventilazione forzata, il Collegio osserva che esso può ragionevolmente considerarsi un trattamento – che non muta o trasforma le caratteristiche del prodotto, salvo che in relazione alla percentuale d’umidità – sicuramente non qualificabile come eccedente la “normale pratica industriale”.
Per queste ragioni, conclude il giudice amministrativo, ricorrendo nel caso specie le condizioni per qualificare la pollina come sottoprodotto, correttamente l’amministrazione regionale ha seguito, nella procedura autorizzativa, l’iter semplificato dettato dal d.lgs 183/2003. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 28 febbraio 2013

Spedizioni transfrontaliere

Il soggetto originatore dei rifiuti deve essere in possesso dell’apposita licenza prevista nel Paese di destinazione, altrimenti incorre nel reato di traffico illecito (articolo 259, Dlgs 152/2006). Nel caso di specie, una impresa italiana è stata accusata di traffico illecito poiché aveva adottato una procedura di spedizione di rifiuti in Cina senza avere l’autorizzazione prescritta dalla legge cinese (licenza AQSIQ), benché una delle imprese cinesi destinatarie dei rifiuti, in particolare quella in veste di intermediario, possedeva la predetta autorizzazione. Si deve infatti escludere che il responsabile delle attività di controllo possa essere l’intermediario (divenuto proprietario in seguito a contratto di compravendita), perché si interromperebbe il requisito della tracciabilità del rifiuto, per cui il soggetto originatore dei rifiuti è il responsabile dell’intera operazione di spedizione che si completa soltanto con l’effettivo recupero del rifiuto. L’art. 54 della nuova legge cinese del 2011 sulla importazione di rifiuti, in correlazione all’art. 37 del Regolamento 1013/2006, va quindi inteso come obbligo per l’originatore dei rifiuti di munirsi della licenza ASQIQ: altrimenti non si comprenderebbe la ratio di una normativa elaborata dalla Repubblica Popolare della Cina per porre un freno alla importazione illegale dei rifiuti agevolata dalle facilitazioni consentite da determinate province amministrative della Cina ad imprese operanti su quei territori che in forza di contratti di vendita si trasformavano da soggetti commercianti a soggetti fornitori dei rifiuti (Cassazione penale, 13 marzo 2013).

Sistri obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2013

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato un nuovo regolamento per la riattivazione del Sistri. Il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti sarà obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2013 per i produttori (con più di 10 dipendenti) e i gestori di rifiuti pericolosi, e dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti. Su base volontaria, anche i produttori di rifiuti non pericolosi potranno utilizzare il Sistri a partire dal 1° ottobre prossimo. Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà comunque sospeso per tutto il 2013.

Nuove Linee guida per la gestione dei sottoprodotti di origine animale

La Conferenza unificata nella seduta del 7 febbraio ha approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni, Province autonome e le Autonomie locali contenente le linee guida per garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa delle norme sanitarie in materie di sottoprodotti di origine animale e forniscono indicazioni pratiche per realizzare gli obiettivi delle norme comunitarie in materia relativamente alla tutela della salute pubblica e animale.

Combustibili solidi secondari: cessazione dalla qualifica di rifiuti

D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (Gazz. Uff. 14 marzo 2013, n. 62), Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. In applicazione dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), prodotte da rifiuti, cessano di essere qualificate come rifiuto e le modalità di produzione del CSS-Combustibile da impiegare nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. Le novità entreranno in vigore dal 29 marzo 2013.

Regione Sicilia: riforma gestione rifiuti urbani.

L’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilià ha adottato una circolare contenente gli indirizzi che i comuni devono seguire qualora, in forma singola o associata, intendano procedere, autonomamente, all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. Circolare prot. 221 del 01.02.2013

Fresato d’asfalto come sottoprodotto:

“Ebbene, alla luce di detta analisi il Collegio ritiene che fermo restando che la qualifica del fresato d’asfalto rimane quella di “rifiuto” – e pertanto che ai fini dello smaltimento esso è soggetto a tutte le norme che valgono per la categoria dei rifiuti (nella specie non pericolosi) – che lo stesso materiale possa essere nondimeno qualificato sottoprodotto anziché rifiuto se lo stesso è inserito in un ciclo produttivo, ossia se viene utilizzato senza nessun trattamento diverso dalla normale pratica industriale (di fatto vengono effettuate solo operazioni di cernita e di selezione, che non possono essere, tuttavia, considerate operazioni di trasformazione preliminare cfr. Cass. Pen. N. 41839 del 7/1172008) in un impianto che ne preveda l’impiego nello stesso ciclo di produzione, e precisamente per il reimpiego del materiale come componente del prodotto finale trattato nell’ambito dello stesso impianto” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 2182). In pratica nella sentenza si precisa che l’impianto che utilizza il fresato come “sottoprodotto” non deve, perché il materiale conservi la natura di sottoprodotto, stoccare quantitativi d’esso che eccedono rispetto al fabbisogno del proprio ciclo produttivo, perché la giacenza del materiale in attesa di un futuro reimpiego (nella stessa sede o altrove) integra la fase dello stoccaggio.

Sulla distinzione tra pneumatico fuori uso e pneumatico usato:

La nozione di “pneumatico fuori uso” (categoria identificata con il codice 16.01.03 nell’elenco Europeo dei rifiuti) deve essere distinta, perché diversa, da quella di “pneumatico usato”, anche se eventualmente usurato. Con il D.M. 9 gennaio 2003 (Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi) – emanato in esecuzione della L. n. 179 del 2002 – è stata esclusa la natura di “rifiuto” per gli pneumatici ricostruibili (eccettuati i casi in cui il detentore mostri la palese volontà di disfarsene, oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso che abbiano complessivamente assunto la qualifica di rifiuto, che va estesa anche alle singole parti). Alla stregua della disciplina dianzi delineata va affermato – pertanto – che, secondo la normativa posta dalla L. n. 179 del 2002 e dal D.M. 9 gennaio 2003: 1) costituiscono sicuramente “rifiuto” gli pneumatici fuori uso ed essi devono ritenersi destinati ad attività di recupero o smaltimento; 2) sono invece da considerarsi “non-rifiuto” gli pneumatici usati passibili di ricostruzione ed essi possono essere compravenduti come beni. In particolare, la ricostruzione dei battistrada degli pneumatici (che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche strutturali) non si configura come operazione di recupero, ma come trattamento di risanamento di un bene che mal è stato considerato rifiuto. Recupero di materia può aversi, invece, attraverso le attività di separazione delle varie componenti degli pneumatici non ricostruibili, ovvero attraverso processi di triturazione e granulazione per l’ottenimento del polverino di gomma (utilizzabile per la produzione di asfalti modificati, per la realizzazione di superfici sportive, nonché per l’impiego come materiale di isolamento); così come può conseguirsi recupero di energia in cementifici o centrali termoelettriche (cfr. Cass. pen. 25207/2012).

La confisca del mezzo usato per il trasporto illecito di rifiuti può essere evitata dalla sopravvenuta autorizzazione?

La Suprema Corte affronta nella sentenza annotata una questione piuttosto diffusa nella prassi, se cioè la confisca dell’automezzo utilizzato per la commissione del reato di trasporto illecito di rifiuti possa essere esclusa dalla sopravvenuta autorizzazione concessa al titolare dell’automezzo. Corte di Cassazione, sentenza del 03.06.2014

A quali materiali si applica il D.M. n. 161/2012

Il D.M. n. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo possano essere riutilizzati come sottoprodotti, trova applicazione unicamente nel caso di ‘grandi opere’, ossia quanto al materiale da scavo proveniente da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. TAR Lazio sentenza del 10.06.2014

L’autosmaltimento mediante combustione di rifiuti agricoli

La Corte di Cassazione si sofferma sul tema diffusissimo nella prassi agricola del c.d. abbruciamento dei rifiuti, chiarendo se esso costituisca giuridicamente una forma di autosmaltimento di rifiuti da richiedere, in quanto tale, una previa autorizzazione. Corte di Cassazione sentenza dell’1 agosto 2014

Cessazione qualifica rifiuto: occorre provare il valore economico del prodotto?

Affinché un materiale perda la qualifica di rifiuto non è più necessario il requisito del valore economico, come richiesto dall’art. 181 bis comma 1 lett. e) d.lg. n. 152 del 2006, in quanto l’art. 184 ter, richiede solo che vi sia “un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto” . Tar Campania sentenza del 14 luglio 2014

Novità per le materie prime secondarie da rifiuti ceramici e inerti dalla legge di conversione del d.l. 91/2014

Inserito con la legge di conversione del d.l. n. 91/2014 il comma 4-ter all’art. 13, che prevede che per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell’allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata.

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