Reati tributari

Quando il mancato pagamento delle imposte non è reato se ricorre una crisi di impresa

L’omesso versamento delle ritenute o dell’IVA laddove sia avvenuto in presenza di una crisi di liquidità dell’azienda che ha determinato, al momento della scadenza del termine penalmente rilevante per il versamento delle imposte, un’impossibilità per il soggetto attivo del reato di versare il dovuto può essere non punibile essendo «corretto qualificare la crisi economica alla stregua di una forza esterna in grado di condizionare la condotta del sostituto di imposta, il quale non avrà alcuna possibilità se non quella di agire illecitamente». Per potersi però qualificare la crisi economica in termini di forza maggiore sarà necessario «il concreto accertamento di due condizioni: a) che la condizione di crisi economica non sia imputabile al sostituto di imposta, venendo altrimenti meno l’imprevedibilità della stessa; b) che la crisi economica non possa essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto». Tribunale di Roma, sentenza del 7 maggio 2013

Non è colpevole l’imprenditore che non versa l’IVA a causa dell’illiquidità involontaria dell’impresa

Il Tribunale di Torino recepisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale non è colpevole l’imprenditore che omette il versamento dell’IVA a causa dell’illiquidità involontaria dell’impresa.
La grave crisi economica trova un nuovo recepimento nelle aule di giustizia italiane, dopo i precedenti milanesi (Sezione GIP, n. 2236/12 depositata l’1.10.2012) e fiorentini (GUP Firenze, 27 luglio 2012).
È quanto ha deciso, in due sentenze pronunciate in data 13.5.2013, il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, in relazione all’accusa di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000.
Nel corso dell’istruttoria, la difesa dell’imprenditore ha dimostrato che il mancato versamento fu dovuto alla crisi del principale cliente, il quale omettendo i pagamenti determinava un grave stato di illiquidità involontaria. La puntuale compilazione delle dichiarazioni IVA annuali, con cui l’imprenditore si riconosceva debitore nei confronti dell’Erario, unitamente alla prova della grave difficoltà economica dell’azienda hanno consentito all’imputato di vedersi assolvere. Una decisione che riconosce come il mancato incasso delle somme dovute a titolo di IVA, e di cui l’imprenditore avrebbe la mera detenzione temporanea, incida sull’elemento soggettivo dell’agente, il quale omette i versamenti non già animato dal dolo di evadere, quanto piuttosto dall’impossibilità di adempiere.

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