Focus Notizie

In vigore il decreto per la “white list” di fornitori della Pa

Dal 14 agosto 2013 sarà in vigore il Dpcm 18 aprile 2013 sulla predisposizione dell’elenco dei fornitori “mafia free” della pubblica Amministrazione (“white list”), che si rivelerà utile sopratutto per gli appalti in settori a rischio infiltrazioni mafiose come il trasporto e smaltimento rifiuti per conto terzi. Il Decreto istituisce presso ogni Prefettura l’elenco dei fornitori, esecutori di lavori o prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose, in modo che le Amministrazioni pubbliche appaltanti possano scegliere imprese “pulite”, specie in settori “vulnerabili” come, ad esempio: trasporto di materiali in discarica per conto terzi, trasporto e smaltimento rifiuti per conto terzi, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti (articolo 1, commi 53 e 54, legge 190/2012). Le imprese iscritte nell’elenco non dovranno fornire la cosiddetta “informativa antimafia” quando richiesta dalla legge. L’iscrizione nell’elenco è volontaria. Le aziende interessate possono fare domanda di iscrizione alla Prefettura. Se l’azienda è già nella Banca dati nazionale unica antimafia (Dlgs 159/2011) l’iscrizione è automatica, altrimenti la Prefettura farà i controlli del caso ed entro 90 giorni darà il via libera o negherà l’iscrizione. L’iscrizione ha durata annuale e ne va chiesto il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza. Le aziende iscritte saranno periodicamente controllate dalle Prefetture, che aggiorneranno la “white list”.

Legittimo sistema di gestione imballaggi alternativo al CONAI

Il carattere puntuale e self executing della disciplina relativa ai presupposti e all’iter di riconoscimento dei progetti di gestione autonoma dei propri rifiuti di imballaggio, dettata dalle fonti di rango primario costituite dai commi 3 e 5 del citato art. 221, nonché il ricorso a un’interpretazione “comunitariamente orientata” (in attuazione dei principi della concorrenza e della non discriminazione nel funzionamento del mercato), depongono nel senso dell’immediata operatività della previsione legislativa della facoltà di attivare un sistema di gestione autonoma, senza necessità di una disciplina attuativa di rango secondario. È quindi legittimo avviare la procedura per il riconoscimento di un sistema autonomo di gestione dei rifiuti generati dai propri imballaggi immessi al consumo (nella specie imballaggi in plastica), “sganciandosi” dal sistema dei Consorzi obbligatori. Consiglio di Stato, sentenza n. 3363 del 20 giugno 2013

Tutte le novità ambientali dal decreto Fare: nota critica sulle semplificazioni in materia di terre e rocce da scavo

Il D.L. n. 69/2013, già in vigore da 22 giugno, contiene diverse disposizioni dirette alla semplificazione amministrativa. L’art. 41 racchiude tutte le novità in materia ambientale.

La norma di apre con una nuova riscrittura dell’art. 243 del TUA – Gestione della acque sotterranee emunte – cui segue la precisazione per la quale il D.M. n. 161/2012 sulla gestione delle terre e rocce da scavo si applica “solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”.

E per il resto? Ritornerebbe in vigore il vecchio art. 186 del TUA o, piuttosto, la disciplina delle terre e rocce da scavo da piccoli cantiere verrebbe attratta dalla norma generale sui sottoprodotti ex art. 184, co. 1, del TUA?

La soluzione è offerta dalla legge n. 71/2013 (di conversione del D.L. 43/2013), già in vigore, per cui “alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (8-bis).

Quindi in sintesi: alle terre e rocce da scavo provenienti da opere sottoposte a VIA o ad AIA si applica il D.M. n. 161/2012; alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi i seimila metri cubi si applica l’art. 186 del TUA; ed alle terre e rocce prodotte da opere non sottoposte a VIA o ad AIA, né prodotte da cantieri sotto il seimila metri cubi?

Non resterebbe che la norma generale sui sottoprodotti (art. 184-bis TUA) per quest’ultimo caso, ma così – a parte le difficoltà dovute alle diffidenze della giurisprudenza sul concetto di sottoprodotto – la semplificazione sarebbe in realtà una complicazione, visto che la disciplina della terre e rocce da scavo sarebbe suddivisa in tre norme, con buona pace della certezza delle regole.

La domanda a questo punto è la seguente: ma non sarebbe più semplice per tutti adottare quel famoso regolamento ministeriale previsto dall’art. 266, co. 7 del TUA, appositamente per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai piccoli cantieri?

La risposa è sì, ma in tal caso la semplificazione burocratica sarebbe stata eccessiva!

Per intanto resta l’art. 185 del TUA – Esclusioni dall’ambito di applicazione – che alla lettera b) e c) ci spiega che il terreno in situ e il suolo non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione e ove sia certo il suo riutilizzo ai fini di costruzione e nello stesso sito non costituisce rifiuto. Anche sul punto interviene il recente decreto, modificando l’art. 3 del D.L. n. 2/2012 e chiarendo che i riferimenti al «suolo» “si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo (TUA, n.d.a.), costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”. Ma attenzione le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, “per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati”. Senza test di cessione non vale più l’esclusione per le matrici materiali di riporto dalla qualifica di rifiuto e nel caso “non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute”. Decreto Fare – misure di semplificazione amministrativa

Tutte le novità in materia di edilizia dal decreto Fare: introdotto il silenzio-assenso ai fini del permesso di costruire. Prorogati i termini di efficacia temporale del titolo edilizio

Il D.L. 69/2013 interviene altresì sul D.P.R. 380/2001 nell’intento di semplificare i procedimenti amministrativi per ottenere i relativi titoli edilizi. Tra le novità di un certo rilievo si segnala un ampliamento del concetto di “interventi di ristrutturazione edilizia”, ricomprendendovi sia gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza che occorra anche che la sagoma sia la stessa, nonché «nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente».

Si interviene altresì sull’art. 20 del T.U. introducendo il silenzio-assenso ai fini del rilascio del permesso di costruire. Il nuovo art. 20, co. 8, del D.P.R. 380/2001 recita infatti che “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9”; in quest’ultimo caso, ossia “qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”, con la possibilità, pertanto, di chiedere l’intervento in via sostitutiva del responsabile dell’ufficio.

È stato inserito un nuovo articolo nel corpo del D.P.R. 380/2001, art. 23-bis – Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori – per cui nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.

Infine, ferma restando la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto. Decreto Fare – misure di semplificazione amministrativa

Novità in materia ambientale dal Consiglio dei Ministri

Consiglio dei Ministri, Roma 19.6.13. Dal Comunicato stampa:

“Disegno di legge “Semplificazioni”.

Edilizia

Si semplifica la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non costituiscono variazioni essenziali, assoggettandole alla SCIA. Ciò può avvenire a condizione della conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie e dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica, nonché di quelli previsti dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Ambiente

Viene semplificata una serie di procedimenti nel pieno rispetto degli standard comunitari al fine di assicurarne l’accelerazione, fermi restando i livelli di tutela. Tra l’altro vengono affrontati i problemi della messa in sicurezza e della bonifica con il duplice fine di difendere l’ambiente e recuperare aree, anche ai fini produttivi, e vengono semplificati alcuni passaggi burocratici dei procedimenti di VIA, di VAS e AIA.

Settore agricolo e agroindustriale

Si escludono dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione e, in agricoltura, si prevede la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare.

Inoltre, si facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli, consentendo agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci.

Deleghe normative e di semplificazioni

Il disegno di legge contiene una delega per il riassetto normativo e la codificazione nelle materie del pubblico impiego e della documentazione amministrativa, nonché una delega regolamentare per la riduzione degli oneri regolatori a carico di cittadini e imprese e dei termini dei procedimenti.

Contiene, inoltre, deleghe di settore, in materia ambientale, di beni culturali e di istruzione.”

EMAS, la Commissione UE adotta le Linee Guida

Con decisione 4 marzo 2013, n. 2013/131/Ue, la Commissione ha adottato le Linee guida per aderire ad Emas, contenenti le istruzioni e le misure principali che devono essere poste in essere per aderire al sistema volontario Emas. Lo scopo è quello di favorire ed incoraggiare i soggetti interessati ad aderire al sistema di ecogestione.

Servizi pubblici locali: arriva la Rassegna Normativa

Approvato da parte del Governo un documento di raccolta della normativa e della giurisprudenza nazionali ed europee sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Lo ha comunicato il Ministero dello sviluppo economico il 22 aprile 2013. Particolare attenzione è stata dedicata all’affidamento della gestione del servizio rifiuti.

Valido il DURC anche se non riferito alla singola gara

Non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145) non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem. Consiglio di Stato, ordinanza 23 aprile 2013, n. 1465

Dettati i criteri per l’istituzione della “White List” di operatori economici non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa

Il Presidente del consiglio dei Ministri ha adottato un decreto con il quale si disciplinano le modalità relative alla istituzione e all’aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori pubblici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Si ricorda che per le imprese inscritte nell’elenco l’informativa antimafia non può essere richiesta. Il provvedimento entrerà in vigore dal trentunesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Scarica il decreto

Sviluppo sostenibile: acquisti verdi

Con il D.M. 10 aprile 2013 è stata approvata la “Revisione 2013 del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” di cui al D.M. 11 aprile 2008.
L’obiettivo nazionale è quello di raggiungere entro il 2014, un livello di “appalti verdi” , ovvero di appalti conformi ai criteri ambientali minimi, non inferiore al 50%, sul totale degli appalti stipulati per ciascuna categoria di affidamenti e forniture. Al fine del conseguimento degli obiettivi quantitativi sarà necessario garantire, tra l’altro, che almeno il 50% delle stazioni appaltanti adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi. Inoltre si ricorda che, nell’ambito degli appalti di lavori, l’articolo 120 del citato Dpr 207/2010, sull”’Offerta economicamente più vantaggiosa” stabilisce che, “In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa …. al fine di attuare 1nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice nonché l’articolo 69 del Codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: “lett a) ”ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi”.

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