Energie rinnovabili

Produzione di energia dalla FORSU: si applica sia la normativa sui rifiuti sia la normativa per la produzione di energia da biomasse

Pare quindi non potersi revocare in dubbio che le attività di compostaggio di rifiuti nonché l’attività di trattamento anaerobico di rifiuti finalizzata alla creazione di biogas e, dipoi, alla produzione di energia o calore, debbano essere annoverate tra le attività di recupero dei rifiuti, la quale attività appartiene al ciclo di gestione dei rifiuti (art. 183 lett. n decreto legislativo n. 152 del 2006) ed è quindi soggetta alla relativa disciplina, nella quale è compresa la programmazione territoriale di settore. Che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come “biomassa” ai fini della applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa è e continua ad essere un rifiuto sino a che, ad ultimazione del ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario. L’energia traibile dalla attività di recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce solo una utilità che si affianca a quella insita nel recupero dei rifiuti stessi, e che tale utilità possa costituire il motivo principale che induce il gestore alla apertura dell’impianto non altera la natura della attività, che resta pur sempre anche una attività oggettivamente deputata al recupero degli stessi. Agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradali sarà quindi certamente applicabile sia la normativa afferente la produzione di energia da biomasse sia la normativa sulla gestione dei rifiuti. Consiglio di Stato, sentenza del 08.04.2014

Via alle procedure semplificate per le bioraffinerie di nuova generazione

Dal 17 dicembre 2013 per realizzare impianti di produzione di biocarburanti in raffinerie di seconda e terza generazione vale il procedimento di autorizzazione unica previsto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003). Dm 9 ottobre 2013, n. 139

È legittima la costruzione di un impianto fotovoltaico in zona agricola

L’art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell’obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell’Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest’ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE. Consiglio di Stato, sentenza del 26 settembre 2013

Circolare esplicativa del Ministero per la filiera corta biomasse e coefficiente CV 1,80

Con la circolare 19 novembre 2013, prot. n. 0060649 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono definite le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera, ai fini dell’accesso al coefficiente moltiplicativo di 1,8 per il periodo che va dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013. C’è tempo fino al 31 dicembre 2013 per inviare le istanze di riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,80 dei Certificati verdi, per la produzione di energia elettrica con biomasse da filiera corta.

Bioraffinerie: in arrivo un nuovo regolamento

Il Ministro dell’Ambiente e il Ministro dello Sviluppo economico hanno firmato un nuovo regolamento per la semplificazione delle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di biocarburanti (cd. bioraffinerie). Nel comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale Ministero dell’Ambiente si legge che l’obbiettivo è sia quello di promuovere tale produzioni sul territorio nazionale, sia quello di facilitare gli investimenti nel settore, consentendo di estendere ad altri siti le esperienze costruttive e di esercizio acquisite in impianti già autorizzati.

La correlazione tra impianto di cogenerazione e conduzione del fondo agricolo vale solo ai fini fiscale

L’art. 4 del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28 non istituisce un rapporto di proporzionalità necessaria tra l’impianto di cogenerazione e l’attività principale esercitata dal proponente, ma tra la tipologia dell’impianto e la tipologia di procedimento autorizzatorio, nel senso di favorire nei limiti del possibile l’adozione di procedure semplificate. A sua volta l’art. 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i. non subordina l’esercizio di un impianto di cogenerazione alla condizione che sussista un’effettiva correlazione tra la produzione di energia e la conduzione del fondo agricolo, ma si limita a stabilire che quando tale correlazione sussista, nel senso che i prodotti utilizzati per la produzione di energia provengano effettivamente dall’attività agricola, l’attività di produzione di energia si considera connessa a quella agricola, e quindi produttiva di reddito agrario e non di reddito impresa. Pertanto, la norma non va intesa nel senso che intende sottoporre a condizioni restrittive la produzione di energia elettrica da parte degli imprenditori agricoli, ma bensì incentivarla con la previsione di un regime fiscale (quello relativo ai redditi agrari) più favorevole per l’imprenditore. TAR Piemonte, sentenza n. 606 del 10 maggio 2013

Impianti fotovoltaici in area con vincolo paesistico

La disciplina procedimentale definita dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, incentrata sulla concentrazione procedimentale in ragione del confronto richiesto dall’approvvigionamento energetico mediante tecnologie che non immettano in atmosfera sostanze nocive, e sul valore aggiunto intrinseco allo stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate, presenta carattere speciale anche per ciò che riguarda la valutazione dell’impatto paesaggistico, rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 151 d.lgs. 490/1999, n. 490, e poi dagli artt. 159 e 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Dunque, il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l’installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell’autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente dall’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 che prescrive, al fine del rilascio dell’autorizzazione unica, il “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”. Pertanto, secondo il modulo procedimentale normativamente individuato è solo nella conferenza di servizi che devono trovare confronto i vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione degli impianti di cui trattasi, tra i quali quello relativo alla tutela ambientale e del patrimonio culturale assume valore preminente, come è reso evidente dal sistema previsto in caso di dissenso da parte dell’Amministrazione ad esso preposta (art. 14-quater legge 7 agosto 1990, n. 241). Consiglio di Stato, sez. VI, 15 marzo 2013

Vietato condizionare autorizzazione a compensazioni per Regione o Provincia

Il D. lgs. 387/2003 e le Linee guida per le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili vietano di condizionare il rilascio dell’autorizzazione unica a misure di compensazione ambientale in favore della Regione o della Provincia delegata al rilascio del titolo. Possibili invece compensazioni di miglioramento ambientale — non di carattere meramente monetario — a favore dei Comuni, come definite dal Dm 10 settembre 2010, allegato 2. Tar Lazio, sentenza 29 aprile 2013

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