Elettrosmog

Il comune non dispone di poteri per la tutela della salute in materia di stazioni radio base

L’introduzione di generalizzati divieti di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare su estese porzioni del territorio comunale, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento, non costituisce attribuzione che l’amministrazione comunale può autonomamente esercitare, e tale conclusione vale anche per l’introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanze, le altezze o le localizzazioni, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell’elettromagnetismo. TAR Piemonte, sentenza del 4 aprile 2014

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