Acque

Le acque meteoriche di dilavamento possono essere assimilati ai reflui industriali?

Nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle “acque meteoriche di dilavamento” nella Sezione 2, Parte 3, che è dedicata alla “Tutela, delle acque dall’inquinamento”, ma non si fornisce una specifica definizione delle stesse che indirettamente, e in negativo, viene data nell’art. 74. In tale disposizione, dedicata alle definizioni, “le acque meteoriche di dilavamento” non sono definite in modo diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di un’altra tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di delimitarne in negativo il significato. L’art. 74 cit., infatti dispone, alla lett. g), che si intendono per “acque reflue domestiche”, le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”, ed alla lett. h) che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. L’art. 74 cit., pertanto, pur non fornendo una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, quindi, non assimilabili a quest’ultime. Cass. pen. sentenza del 22 gennaio 2014

Gli scarichi della molitura delle olive non sono assimilabili ai reflui urbani

La Corte di Cassazione, confermando un indirizzo ormai consolidato, ha ribadito che i reflui costituiti dalle acque derivanti dalla molitura delle olive non sono assimililabili ai reflui urbani, tenuto conto delle particolari caratteristiche qualitative dello scarico. Cass. pen. sentenza del 14 ottobre 2013

Linea dura della Cassazione sulla natura di reflui industriali degli scarichi di pasticceria

Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche. Ogni valutazione sulla assimilazione alle acque reflue domestiche investe valutazioni in fatto, sottratte al sindacato di questa Corte. Nel caso di specie, è stato accertato che al momento del controllo il titolare (odierno imputato) era privo della prescritta autorizzazione per gli scarichi di acque reflue; è stato altresì accertato non solo l’avvenuto scarico di reflui, ma anche la loro provenienza da un locale adibito ad attività di pasticceria. E un tale tipo di attività non attiene strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non è collegata alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone. Cass. pen., Sez. III, sentenza del 24 maggio 2013

Quando le acque di dilavamento costituiscono acque reflue industriali

L’art. 74, primo comma, lett. h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 reca la seguente definizione: h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. A queste ultime sono da ascriversi le acque pluviali che, nel loro percorso, trascinano unicamente pulviscolo o altro materiale di origine naturale, mentre le acque (specialmente quelle di prima pioggia) che dilavano un’area in cui si posano residui di materiali ferrosi scaturiti da processi di produzione, o composti chimici impiegati nell’attività, non costituiscono acque meteoriche di dilavamento e necessitano di essere depurate prima dell’immissione nel terreno. Tar Puglia, Lecce, sentenza del 21 giugno 2013

Scarichi di reflui prodotti da studi odontoiatrici

Questi studi producono acque reflue provenienti da attività produttive, in quanto reflui prodotti da una attività che effettua servizi terapeutici, e quindi non qualificabili domestici, per cui devono essere muniti dell’apposita autorizzazione. Per determinare le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica. Le attività produttive, d’altronde, non necessitano per essere tali di un vero e proprio stabilimento, giacchè il proprio insediamento può essere effettuato anche in un edificio che non abbia complessivamente destinazione industriale. Il che significa che non dalla natura della struttura in cui sono prodotte (insediamento industriale o meno) bensì dalla natura delle acque stesse scaturisce l’applicabilità della tutela penale dall’inquinamento idrico. La Corte osserva, inoltre, che le acque in questione, per l’utilizzazione nelle attività terapeutiche di sostanze estranee alla vita domestica (quali, per esempio, gli anestetici e in generale i farmaci), non potrebbero neppure qualificarsi come dotate di caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche (cfr. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 7, lett. e) ai fini di una disciplina regionale assimilativa (Cassazione penale, 17 gennaio 2013).

Ampliamento impianto di depurazione acque reflue e applicazione della fascia di rispetto

L’ampliamento dell’impianto di depurazione al fine dell’adeguamento ai sopravvenuti limiti di legge di cui al D.lgs. 152/2006 è stato previsto in sede di Piano regionale di tutela delle acque. In base ad una interpretazione logico-sistematica, appare del tutto irragionevole la sostenuta applicazione della fascia di rispetto di cui al punto 1.2. della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4.2.1977 anche in ipotesi di ampliamento degli impianti di depurazione già esistenti, specie laddove “necessitati” come nel caso di specie dall’adeguamento alla sopravvenuta normativa di tutela ambientale, trovando tale fascia di rispetto ragion d’essere unicamente per gli impianti da realizzare ex novo. Diversamente opinando, l’Amministrazione si troverebbe costretta secondo un insussistente auto-vincolo, alla dismissione del depuratore già esistente ed alla costruzione di un impianto del tutto nuovo, con ovvie negative ricadute in termini di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (anche utilizzando per ipotesi il terreno che la ricorrente ha manifestato voler offrire gratuitamente) con conseguente illiceità del proprio operato e possibile responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale. Tar Umbria, sentenza del del 15 maggio 2014

Le acque provenienti da attività alberghiera e di ristorazione sono assimilabili a quelle domestiche?

Non è revocabile in dubbio che le acque reflue, in quanto provenienti da attività alberghiera e da attività di ristorazione sono assimilate a quelle domestiche, rientrando non solo nella disciplina del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, ma ancor prima nella normativa regionale di cui, nel caso, al Piano regionale delle Acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009 (art. 34, comma 1, lett. e). Consiglio di Stato sentenza del 16.04.2014

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