La Corte Costituzionale ha affermato che i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, ma non già per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso. Vero è però che nelle norme si rinviene una linea di politica legislativa favorevole ad una rete integrata di impianti appropriati, atta a garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali in prossimità al luogo di produzione, ma senza che ciò possa tradursi in un divieto: ed infatti “nella disciplina statale l’utilizzazione dell’impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne «permette» anche altre”. Consiglio di Stato, sentenza del 23 marzo 2015
Principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di gestione: vale anche per i rifiuti speciali?
da Avv. Salvatore Casarrubia | 27 Mag, 2015 | Autorizzazioni amministrative, Rifiuti | 0 commenti
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