Le aziende producono rifiuti “urbani” tutte le volte che ricorrono le condizioni di cui all’art.
183 TUA (per esempio alcuni rifiuti da imballaggio). In tal caso, possono decidere di avvalersi,
per lo smaltimento, del servizio pubblico di raccolta, quindi pagare per intero la relativa tassa
(TARI). In alternativa, potranno avvalersi del servizio privato, con diritto allo sgravio della
parte variabile, se dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi e sempre che il ricorso al mercato sia
effettuato per un periodo non inferiore a due anni.

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