La lettera f) dell’art. 185, comma 1, TUA prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l’altro, la paglia, gli sfalci e potature, nonché l’altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e con metodi che non danneggiano l’ambiente ne mettono in pericolo la salute umana. La combustione degli sfalci e dei residui di potatura rientra nella normale pratica agricola, con la conseguenza che i materiali in questione devono essere ritenuti esclusi dal novero dei rifiuti. Ed infatti ai sensi dell’art. 182, co. 1, lett. f), del TUA, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Cass. pen. 7 gennaio 2015