La normativa di cui al D.P.R. n. 227 del 2011, seppure in astratto più favorevole rispetto al d.lgs. n. 152 del 2006, non trova applicazione automatica e, dunque, non muta in via generale le categorie delle acque di scarico. Da questa premessa, la Suprema Corte affronta gli obblighi a carico del produttore per agire nel solco delle acque reflue assimilate, che poi si traducono in oneri di prova a carico della difesa in caso di contestazione penale. Non è quindi sufficiente invocare in astratto la riconducibilità delle acque di detto scarico alle categorie di cui alla tabella 2 dell’allegato A del richiamato D.P.R.. Cass. pen. sentenza del 16.01.2015