Non si può procedere ad affidamento diretto “in house” senza previo esperimento di gara a società pubbliche il cui statuto preveda la possibilità di cessione delle azioni a privati. Il requisito del “controllo analogo” deve essere assicurato tramite la permanente e certa incedibilità a privati delle azioni. In caso contrario si eluderebbe il principio dell’affidamento di servizi locali a società private privati esclusivamente con gara per rispettare i principi consolidati a livello italiano ed europeo di parità di trattamento e concorrenza. Tar Puglia, sentenza del 2 aprile 2013.