E’ pur vero che, secondo consolidato orientamento, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. E difatti il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita ad un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. Come ha avuto più volte modo di precisare questa Corte, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. Come risulta dall’elaborazione giurisprudenziale delle norme che prevedono il servizio di prevenzione e protezione all’interno delle aziende (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31, nel quale è confluita la disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 626 del 1994), il responsabile di tale servizio è un semplice ausiliario del datore di lavoro e, come tale, è privo dei poteri decisionali che sono gli propri. Così delineata tale figura, appare evidente la differenza con l’istituto della “delega di funzioni” attualmente previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16. Solo tale istituto, comportando il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro, quale diretto destinatario degli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, determina un esonero di responsabilità di quest’ultimo in quanto le funzioni anzidette vengono trasferite al delegato. Cass. pen., sentenza n. 21628 del 2013