L’art. 74, primo comma, lett. h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 reca la seguente definizione: h) “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. A queste ultime sono da ascriversi le acque pluviali che, nel loro percorso, trascinano unicamente pulviscolo o altro materiale di origine naturale, mentre le acque (specialmente quelle di prima pioggia) che dilavano un’area in cui si posano residui di materiali ferrosi scaturiti da processi di produzione, o composti chimici impiegati nell’attività, non costituiscono acque meteoriche di dilavamento e necessitano di essere depurate prima dell’immissione nel terreno. Tar Puglia, Lecce, sentenza del 21 giugno 2013
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