La chiamata in responsabilità del proprietario esige un’illustrazione rigorosa, da parte dell’amministrazione procedente, del percorso logico-argomentativo in base al quale sia risultato possibile coinvolgere in prima persona la proprietà. Dovranno cioè essere indicate, nella motivazione, le modalità di ricerca utilizzate per rintracciare gli effettivi responsabili dell’inquinamento, nonché l’esito infruttuoso di tali ricerche, ovvero l’impossibilità di giungere all’ accertamento dell’identità dei responsabili, ovvero il mancato intervento del responsabile, ovvero ancora l’impossibilità di intervenire da parte della stessa amministrazione così come prescritto dall’ art. 250 d. lgs. n. 152 del 2006, ovvero ancora l’assenza di alcun intervento da parte dei soggetti potenzialmente interessati. Solo in presenza di tali indicazioni sarà quindi possibile procedere con la chiamata in causa del proprietario del sito, quale misura ultima di salvaguardia ambientale e sanitaria. TAR Piemonte, sentenza de 11 aprile 2013