Un innalzamento della linea di gronda di cm. 25 rispetto al progetto assentito, non può essere configurata come “totale difformità”, né come “variazione essenziale”, ma va computato come volume tecnico, in quanto irrilevante ai fini del calcolo della volumetria per il suo carattere meramente interno e non utilizzabile o praticabile direttamente. Consiglio di Stato, sentenza n. 2587, del 13 maggio 2013
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