L’art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 subordina l’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti all’ottenimento di un’apposita autorizzazione, disciplinando il procedimento per il suo rilascio, che passa attraverso l’acquisizione del parere, non vincolante, di un’apposita conferenza di servizi, la quale costituisce la sede per il confronto di tutti i numerosi e diversi interessi coinvolti. Il comma 6 di detto articolo prevede che: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. Ne discende che sarebbe del tutto irragionevole ritenere che la realizzazione dell’impianto, che non può essere ritardata nemmeno dalla necessità di variare lo strumento urbanistico (comunale ed anche sovra comunale) possa, invece, trovare ostacolo nella necessità di dare adempimento a strumenti urbanistici sottordinati, come quello attuativo, che risultano, dunque, travolti dal giudizio di prevalenza di diverse esigenze, che scaturisce dalla conferenza di servizi e si esplica nell’autorizzazione ex art. 208, che rappresenta l’unico riferimento per quanto attiene alla regolamentazione dell’attività di realizzazione dell’impianto. A seguito dell’approvazione del progetto dell’impianto, infatti, come già detto, debbono ritenersi derogate tutte le previsioni urbanistiche che impongano prescrizioni diverse da quelle contenute nello stesso atto autorizzativo. Ne consegue che, nel caso di specie, ferma la destinazione urbanistica delle aree, debbono ritenersi superate tutte le norme tecniche di attuazione preclusive dell’uso delle stesse (dalla necessità dell’approvazione di un piano particolareggiato, alla destinazione a parcheggio o verde e alle modalità di realizzazione delle edificazioni previste), sostituite dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e negli atti ad essa preordinati o comunque collegati (in particolare di tipo paesaggistico). TAR Lombardia, sentenza del 24 maggio 2013