Il reato di cui all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, riguardante, in via ordinaria e sull’intero territorio nazionale, l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, contempla segnatamente la condotta di chiunque effettui, tra le altre, una “attività di trasporto” : ebbene, con riguardo a tale fattispecie, plasmata, nelle sue componenti, in maniera, assolutamente uguale a quella impiegata dalla norma “speciale” ex lege n. 210 del 2008, la giurisprudenza non ha mai dubitato del fatto che per la integrazione della stessa, avente natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto perfezionantesi nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, sia sufficiente un unico trasporto, da ciò discendendo, evidentemente, la non necessità di requisiti di continuatività e stabilità di sorta. Cass. pen. sentenza del 11 novembre 2013