Sul gestore della discarica grava l’obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti stessi e tale obbligo va assolto con tutti i mezzi idonei, non potendo essere limitato ad una comparazione meramente visiva. Si tratta, invero, di un obbligo chiaramente individuato anche dal D.M. 3 agosto 2005 , laddove impone al gestore della discarica non soltanto un sommario esame documentale e visivo come affermato in ricorso, quanto, piuttosto, un accertamento sicuramente accurato, come emerge dal tenore complessivo delle disposizioni che richiamano espressamente i doveri del gestore con riferimento ad attività di “verifica” ed “ispezione”. Cass. pen., sentenza n. 21146 del 2013